Fisco

Assicurazione sanitaria per personale dipendente in servizio all'estero - regime di tassazione


Con la Risposta a interpello 18 settembre 2025, n. 249, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale del premio di un’assicurazione sanitaria pagata da un ente pubblico per il personale in servizio all’estero e i familiari conviventi.

 La fattispecie  

A proporre il quesito é un ente pubblico sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza di un Ministero, che opera a Roma e Milano e all’estero. Ai dipendenti in servizio all’estero sono applicate le stesse disposizioni previste per il personale del ministero che opera presso le stesse sedi.

L’ente ha stipulato con società assicurativa una polizza sanitaria che copre malattia, infortuni e maternità dei propri lavoratori. Il premio assicurativo è interamente versato dal richiedente e varia in base alla copertura, che può essere individuale o familiare.

Per quanto riguarda le sedi italiane, i dipendenti possono estendere la polizza al nucleo familiare pagandone il relativo premio aggiuntivo. All’estero, invece, nei Paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta, e come avviene per il personale del Ministero, l’assicurazione è obbligatoriamente estesa, per Statuto, ai familiari conviventi a carico.

L’ente riferisce che fino a ora ai premi erogati è stato applicato il trattamento fiscale previsto per i fringe benefit dall’art. 51, comma 3, del TUIR.

Tuttavia, l’ente ritiene che le polizze stipulate per i lavoratori (e loro familiari conviventi) in servizio presso le unità situate in Stati senza copertura sanitaria diretta, non costituiscano fringe benefit, ma un contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge e, quindi, non imponibile ai fini fiscali in base alle previsioni dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il premio della polizza assicurativa che il datore di lavoro versa in favore dei propri lavoratori concorre a formare reddito dipendente imponibile, se non viene riscontrata la solidarietà collettiva richiesta dal Ministero delle finanze con Circolare n. 326/1997.

Si è detto che il dubbio posto dall’ente riguarda il corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa versata per i dipendenti che prestano servizio all’estero in Paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Tale premio deve qualificarsi, secondo l’istante, come contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge, dato che la stipula della polizza assicurativa è prevista dal proprio Statuto, e quindi non costituisce reddito di lavoro dipendente. Diversamente, per i lavoratori che prestano attività in Italia o in Paesi esteri dove è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta, il premio deve essere assoggettato a tassazione.

Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate, la quale ha richiamato le indicazioni fornite dal  Ministero delle finanze con la citata Circolare in merito all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che statuisce che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Secondo il Ministero, l’assistenza sociale cui fa riferimento la norma del TUIR risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in stato di bisogno.

Inoltre, per contributi previdenziali, devono intendersi quelli versati in ottemperanza di legge, al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.

Non riscontrando alcuna finalità di solidarietà collettiva né quella di contributi previdenziali, ad avviso dell’Agenzia non può trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, con la conseguenza che i premi concorreranno a formare reddito di lavoro dipendente, e quindi imponibili per i lavoratori.