Diritto

Bonus nuovi nati: accessibile il servizio di richiesta online


Accessibile dal 14 aprile 2025 il servizio online dell’INPS per richiedere il Bonus nuovi nati: l’Istituto comunica le modalità di accesso e di utilizzo con il Messaggio n. 1303

Con il messaggio 1303, pubblicato in data 16 aprile 2025, l’INPS fa seguito alla precedente circolare n. 76 del 14 aprile 2025, nella quale si forniscono le indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro previsto dalla legge di Bilancio 2025, cosiddetto Bonus nuovi nati. La sopracitata circolare, cui si rimanda per un approfondimento sul tema, specificava i requisiti di accesso, il regime fiscale, il finanziamento e monitoraggio degli oneri e le modalità di presentazione della domanda.

È su quest’ultimo punto che fornisce ulteriori informazioni il messaggio 1303: a decorrere dal 17 aprile 2025, è disponibile il nuovo servizio online “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle domande. Tale servizio è accessibile dal sito dell’Istituto, effettuando l’accesso con SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS. È necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” – raggiungibile attraverso il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” – e selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

Si segnala che il Bonus può essere altresì richiesto attraverso i seguenti canali:

  • Istituti di patronato;
  • Contact Center Multicanale, attraverso il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • Funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS Mobile. L’apertura di tale modalità verrà comunicata a breve con successivo messaggio.

Si ricorda, inoltre, che la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio, da uno dei due genitori. Nel caso di genitori non conviventi, il Bonus deve essere richiesto dal genitore che convive con l’infante. Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.