Fisco

Reddito derivante da un accordo di conciliazione giudiziale: regime fiscale


Con la risposta a interpello 14 aprile 2025, n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia il corretto regime di imposizione fiscale delle somme erogate ad un lavoratore fiscalmente residente in Italia e derivanti da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito ad un licenziamento avvenuto all’estero.

La fattispecie  

Nel caso di specie, l'istante, cittadino italiano, dichiara di essere fiscalmente residente in Spagna, risultando iscritto nel registro della popolazione ivi residente. Inoltre, riferisce di essere stato dipendente di una società italiana e, per motivi di lavoro, di essere stato distaccato prima nella Federazione Russa, ivi trasferendo la propria residenza e poi nella Repubblica di Cuba e nella Repubblica dell'Azerbaijan, risultando iscritto all'AIRE.

Dopo aver subito l'intimazione di licenziamento, l'istante ha proposto ricorso per licenziamento senza giusta causa innanzi al Tribunale Ordinario siglando un nuovo contratto di lavoro con un'altra società sempre con sede in Spagna. Successivamente l’istante ha raggiunto un accordo con la società in sede di conciliazione giudiziale, con la quale sono stati disciplinati gli obblighi reciproci concernenti la cessazione consensuale del rapporto di lavoro e con cui la società si è impegnata a riconoscere e a corrispondere all'istante alcune somme a titolo di conciliazione stragiudiziale.

In relazione a tali circostanze, l'istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di qualificare il reddito derivante dalla conciliazione giudiziale come reddito da lavoro dipendente ex artt. 49 e 51 del TUIR e alla corretta individuazione del Paese avente la potestà impositiva, ai sensi degli artt. 169 TUIR, 75 D.P.R. n. 600/1973 e 15 Convezione Italia-Spagna per evitare le doppie imposizioni.

Soluzione dele entrate

In merito alla corretta qualificazione del reddito derivante dalla conciliazione giudiziale, l'art.  49, comma 1, del TUIR, stabilisce che ''Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro''.  Ai fini della determinazione di tali redditi, l'art. 51, comma 1, TUIR prevede che ''Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro''.

Dette disposizioni sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme in questione vadano qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva di cui all'art. 51 del TUIR, quali redditi da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti,  qualora l'erogante sia un soggetto residente in Italia, gli emolumenti corrisposti al contribuente dovrebbero essere assoggettati ad imposizione in Italia; occorre, tuttavia, considerare le disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Spagna.

Con riferimento al caso di specie, si ritiene che le somme corrisposte al dipendente in sede di conciliazione giudiziale, in quanto erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, siano qualificabili come redditi da lavoro dipendente, riconducibili alla sfera di operatività dell'art. 15 della Convenzione.

Riguardo il Paese di tassazione delle somme percepite in sede di conciliazione giudiziale, occorre considerare l'intero rapporto lavorativo del beneficiario. In sostanza, è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti, sia svolta nell'altro Stato contraente, ipotesi in cui i suddetti emolumenti sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.