Fisco

Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che raccoglie e incorpora diverse fonti, compresa la Legge di Bilancio 2025, al fine di superare la frammentazione normativa. Gli autori di Consulenza.it commentano, in una serie di contributi, gli articoli del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, costruendo delle schede operative sulle nozioni principali del Testo unico. Le considerazioni di Lorenzo Lodoli approfondiscono l'articolo 7.

Premessa

La norma in commento ripropone nel nuovo testo unico in materia di versamenti e riscossione introdotto con il D. Lgs. 33/2025 il testo dell’art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 e dell’art. 35, comma 6-ter, D.L. 223/2006 come, convertito, con la L. 248/2006.

Si tratta di una normativa introdotta dal Legislatore con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nei settori labour intensive con maggiori impatto sul gettito e con l’intento di contrastare l’interposizione di manodopera illecita ed evitare possibili frodi erariali dal mancato versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici impiegate nello svolgimento e nell’esecuzione di opere e servizi. Con tale norma si pone a carico del committente l’obbligo di verificare che il versamento delle ritenute sia stato effettuato correttamente da parte delle imprese appaltatrici.

La disciplina è in vigore dal 1 gennaio 2020 ed è stata prevista dall’art. 4 DL 124/2019, conv. in L. 157/2019, che ha introdotto l’art. 17-bis nel D. Lgs. 241/1997 rubricato: "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”.

Riguarda i soggetti – sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato italiano ai fini delle imposte sui redditi – che affidano ad una impresa un appalto per lo svolgimento di opere o servizi di importo complessivo superiore ad euro 200.000 annui e purchè i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati siano caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali sempre di proprietà del committente.

Secondo quanto chiarito nella circolare 1/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate, questo requisito si verifica qualora, mettendo a numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e a denominatore il prezzo complessivo dell’opera oggetto del contratto si abbia un rapporto superiore al 50%. Sarebbe quindi preferibile che committente e appaltatore specifichino nel contratto l’importo della retribuzione lorda dei lavoratori e quello totale del contratto.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono pertanto coesistere

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui)
  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

Gli obblighi per committente ed impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice

La norma prevede l’obbligo:

  • per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
  • per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
  1. i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute,
  2. un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

Il comma 3 dell’art. 7 in commento prevede che nel caso in cui il committente non riceva, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio e le ulteriori informazioni previste, o nel caso in cui, pur avendoli ricevuti, dall’analisi dei medesimi riscontri l’omesso o insufficiente versamento, debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il committente che abbia riscontrato l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve altresì comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.

Preclusione delle azioni esecutive

Nel caso in cui il committente, rilevato l’inadempimento, sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, questa non potrà esercitare azioni esecutive per la riscossione del credito fino a quando non sarà stato correttamente eseguito il versamento delle ritenute.

Esclusione

Tali adempimenti non sono applicabili, ai sensi del comma 5 dell’art. 7 D. Lgs. 33/2025, nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate (DURF), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
  • aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06 febbraio 2020 al punto 3.1 dispone che il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato comma 5, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’art. 7 è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese.

Sanzioni per il committente

Le sanzioni in capo al committente scattano quando questo non ottempera agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del citato art. 7 e dunque quando (i) non richiede copia delle deleghe di pagamento e (ii) non sospende il pagamento dei corrispettivi

Il committente è in tal caso tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice. Si ricordi che la sanzione al committente appare collegata all’irrogazione di una sanzione all’impresa appaltatrice. Nulla dunque, sembra, sia dovuto dal committente che non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio qualora l’impresa appaltatrice abbia correttamente adempiuto i propri obblighi o abbia proceduto a ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/1997).

 

Il comma 8 infine prevede che per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione per procedere al pagamento dei debiti previdenziali ed assistenziali maturati con riguardo ai dipendenti utilizzati nell’appalto e con riguardo alla retribuzione erogate al personale utilizzato nell’esecuzioni delle opere o dei servizi. L’ultimo comma prevede una deroga ad hoc per i soggetti subappaltatori.