Rapporto di lavoro

Calzaturieri (Industria) e le novità di aprile 2025


Ad aprile 2025, ci sono molte novità per i lavoratori del Settore Calzaturieri (Industria)

Novità

L’accordo di rinnovo 17 luglio 2024, con vigenza 1.01.2024-31.12.2026, si applica ai lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature. L’accordo in oggetto prevede importanti novità di scadenze per aprile, ossia:

  • modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale: Le parti hanno convenuto la procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di 40 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacaliFemca- Cisl,Filctem- Cgil eUiltec- Uil. La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni Sindacali nazionaliFemca- Cisl,Filctem- Cgil eUiltec- Uil e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento. La procedura concordata tra le parti è la seguente: 1. entro il 30.9.2024 le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacaliFemca- Cisl,Filctem- Cgil eUiltec- Uil ai lavoratori non iscritti (Allegato A); 2. unitamente alla busta paga di competenza del mese di settembre 2024 , l’Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l’avviso di cui al presente Accordo (Allegato B); 3. entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga di competenza de settembre 2024, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale; 4. l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 euro sul saldo della retribuzione di competenza del mese di novembre 2024; 5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga di competenza del mese di settembre 2024 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa; 6. la trattenuta non verrà altresì effettuata ai lavoratori che dichiarino per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione contrattuale ad altra e diversa Organizzazione Sindacale; 7. entro il 31.1.2025, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT67N0100503200000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro Roma -Bissolatiintestato aFemca- Cisl,Filctem- Cgil,Uiltec- Uil a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività; 8. entro il 28.2.2025, le Direzioni aziendali comunicheranno alleR.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali diFemca- Cisl,Filctem- Cgil eUiltec- Uil, l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza; 9. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al giorno 30.4.2025 e successivamente potranno essere distrutti. Le Parti si danno reciprocamente atto che le Organizzazioni sindacali provincialiFemca- Cisl,Filctem- Cgil eUiltec- Uil potranno richiedere, entro il 30 aprile 2025, alle Direzioni aziendali una autodichiarazione che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione;
  • Fondo di previdenza complementare "Previmoda": Con decorrenza dall’1.4.2025, per ogni lavoratore iscritto al Fondo che versi il proprio contributo al Fondo di previdenza complementare le aziende sono tenute a versare un contributo aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare pari allo 0,24% dell'ERN (Elemento Retributivo Nazionale). Il suddetto contributo sarà integralmente destinato al finanziamento di una assicurazione permanente nei termini di cui al verbale di accordo del 31.3.2014 il quale si allega al presente protocollo.