CU 2025: adempimenti dell’INPS e modalità di rilascio
Con la circolare n. 61 pubblicata in data 20 marzo 2025, l’INPS illustra le attività svolte nel corso dell’anno fiscale passato in qualità di sostituto d’imposta e le modalità attraverso le quali mette a disposizione dell’utenza la Certificazione Unica 2025.
L’INPS è tenuto, annualmente, a determinare il conguaglio fiscale di fine anno e, entro il 16 marzo, a rilasciare la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La circolare n. 61, pubblicata in data 20 marzo 2025, illustra le attività svolte dall’Istituto relativamente a quanto sopraindicato e le modalità attraverso le quali è messa a disposizione degli utenti la CU 2025.
In conformità al Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9454/2025, dunque, l’Istituto ha rilasciato la Certificazione Unica sintetica (CUS) e la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere all’AdE. Si segnalano le seguenti novità:
- inserimento dei dati circa l’Assegno Unico Universale per i figli a carico erogato dall’INPS all’interno della CUO;
- esonero degli adempimenti in materia di certificazione unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il “regime forfetario” o il “regime fiscale di vantaggio”.
La circolare n. 61 specifica, come precedentemente indicato, le attività svolte dall’Istituto in qualità di sostituto d’imposta. È stato effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed entro il 28 febbraio 2025, il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2024, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. A partire dal mese di gennaio 2025, l’INPS ha dato inizio al prelievo del debito di imposta, il quale, in caso di incapienza delle erogazioni a subire il prelievo, è previsto sulle erogazioni dei mesi successivi.
La seconda parte della circolare n. 61 è dedicata all’illustrazione dei termini e delle modalità attraverso le quali i contribuenti possono avere accesso alla Certificazione Unica: il documento è trasmesso in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 114, della L. del 24 dicembre 2012, n. 228. Il temine di rilascio è stabilito al 16 marzo – sin dai dati relativi all’anno di imposta 2020; l’Istituto ha pertanto reso disponibile la CU a partire dal 14 marzo 2025 e, nella medesima data, l’ha trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Gli utenti in possesso di SPID almeno di livello 2, di CNS, di CIE di livello 2 o 3, di eIDAS o di PIN di accesso, dunque, possono accedere alla CU 2025 collegandosi al sito www.inps.it e seguendo i seguenti percorsi:
- “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”;
- “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”, dove è altresì possibile consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018
Si segnalano di seguito le modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2025:
- servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’INPS: si fa riferimento al servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione, e all’appuntamento previa prenotazione – tramite app “INPS Mobile”, sito internet o Contact Center Multicanale – presso gli sportelli veloci;
- spedizione tramite PEC, in seguito a richiesta inviata a richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e corredata di copia del documento di identità in corso di validità;
- Istituti di patronato, CAF e professionisti abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica: l’intermediario deve acquisire la copia del documento di riconoscimento dell’interessato e la sua delega, contenente dati anagrafici e il CF, l’anno di imposta di riferimento, la data di conferimento della delega stessa e un’informazione tra la posizione previdenziale, il numero progressivo della delega o la scannerizzazione della stessa e del documento di identità;
- spedizione alla residenza del titolare o del suo erede: è possibile richiedere tale modalità chiamando il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, il Contact Center Multicanale ai numeri 803 164 – gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa – oppure 06 164164 – abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico – o contattando l’indirizzo PEC richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. Nel caso di richiesta da parte di eredi, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede;
- spedizione ai pensionati residenti all’estero, disponibile chiamando il numero 0039-06 164164, servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00 (ora italiana);
- servizio “Canale/sportello utenza fragile”: accessibile tramite numeri di telefono specifici fornito con apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa o dal portale disponibile sul sito, tale modalità è aperta a quattro tipologie di utenti:
1. utenti con disabilità, fruitori di indennità di accompagnamento, di frequenza e di comunicazione, di età inferiore ai diciotto anni o ultrasettantacinquenni;
2. utenti con disabilità visiva appartenenti alla categoria “Ciechi civili”, indipendentemente dall’età;
3. utenti con disabilità uditive appartenenti alla categoria “Sordi” indipendentemente dall’età;
4. pensionati ultraottantenni residenti in Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige;
- Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate: è possibile richiedere la CU 2025 anche presso tali enti, nel caso abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio. Le modalità di accesso ai documenti sono le stesse previste per gli intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette, lo stesso è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta per correggere i dati. L’Istituto consente alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della CU, resa successivamente nota al contribuente mediante comunicazione inviata dall’INPS via mail o via PEC o tramite l’accesso ai Servizi Fiscali – seguendo, dal sito dell’Istituto, il percorso “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Comunicazioni Fiscali”.