Fisco

Regime speciale IVA anche per i servizi turistici "pre-acquisiti" dalle agenzie di viaggio


Il regime speciale delle agenzie di viaggio si applica anche ai singoli servizi turistici, che non configurano un “pacchetto turistico”, a condizione che i servizi ceduti dall’agenzia siano resi da altri soggetti e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta dei viaggiatori.

A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 80 del 21 marzo 2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’ambito applicativo del regime speciale applicabile ai singoli servizi turistici resi dalle agenzie di viaggio ai viaggiatori.

Il comma 5-bis dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, confermato anche dall’art. 1, comma 3, del D.M. n. 340/1999, stabilisce che, per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio relative a prestazioni di servizi turistici rese da altri soggetti, che non possono essere considerati “pacchetti turistici”, l’imposta si applica sulla differenza, al netto dell’IVA, tra il prezzo del servizio ed il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio, qualora tali prestazioni siano state precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia.

L’istante è una società extra-UE che opera nel settore delle prenotazioni on line di servizi turistici, quali soggiorni e voli aerei, attraverso una piattaforma digitale e che stipula contratti con i propri fornitori per offrire ai viaggiatori la possibilità di prenotare alloggi e pacchetti turistici.

Dato che l’istante può disporre delle stanze/alloggi prima della richiesta da parte dei viaggiatori si è posto il dubbio relativo alla possibilità di applicare il regime speciale.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell’applicazione del regime speciale, purché siano rispettate le condizioni previste dalle norme sopra citate, vale a dire che i singoli servizi ceduti dall’agenzia di viaggio siano resi da altri soggetti e che l’agenzia abbia acquisito i servizi prima della richiesta dei clienti.

In tal senso può richiamarsi anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3857 del 8 febbraio 2022 ha affermato che il comma 5-bis dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 1, comma 3, del D.M. n. 340/1999 non richiedono che l’agenzia di viaggio abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell’agenzia di viaggio, anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore.

In particolare, l’espressione “precedentemente acquisito nella disponibilità dell’agenzia” deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all’agenzia di viaggio, prima della vendita al cliente effettuata da quest’ultima.

Tale espressione porta ad escludere che sia richiesto l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, ben potendosi rapportare il concetto di disponibilità alla possibilità di esercitare un diritto di opzione temporanea, in base agli accordi raggiunti con il fornitore.

L’Agenzia ha osservato che, in merito alla possibilità di applicare il regime speciale alle singole prestazioni, si è espressa anche la Corte di giustizia UE, da ultimo con l’ordinanza 24 giugno 2024, causa C-763/23.

Ad avviso dei giudici comunitari, la fornitura, da parte di un’agenzia di viaggio, del solo servizio di alloggio piuttosto che di un biglietto aereo rientra in detto regime, a prescindere dalla circostanza che la fornitura sia accompagnata da servizi aggiuntivi diversi dai servizi di informazione e di consulenza, tipici di un’agenzia di viaggio. Una diversa interpretazione produrrebbe un regime fiscale complesso, in cui l’applicazione delle norme in materia di IVA dipenderebbe dagli elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore e non rispetterebbe gli obiettivi della Direttiva n. 2006/112/CE.