Fisco

Il fermo di un credito IVA da parte delle Entrate blocca la prescrizione del diritto al suo rimborso


Con la sentenza n. 7251 pubblicata lo scorso 18 marzo 2023, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una società, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva rigettato un’istanza di richiesta di rimborso di un credito IVA vantato dalla stessa contribuente, sostenendo che fosse ormai prescritto, espone un interessante principio di diritto avente ad oggetto l’effetto interruttivo della prescrizione da parte del provvedimento di fermo amministrativo di un credito emesso dalla p.a. 

I fatti

Sullo stesso credito vantato dalla società contribuente, pendevano dei procedimenti amministrativi su rettifiche IVA riferite ad altre annualità. 

Per il suddetto credito, le Entrate avevano emesso due fermi amministrativi. 

Il contribuente aveva promosso ricorso davanti alla Commissione tributaria competente per territorio contro la pubblica amministrazione relativamente al diniego della richiesta di rimborso del credito. Ricorso accolto in favore della contribuente in primo grado, poi soddisfatto in favore di parte avversa in secondo grado.

La contribuente, allora, si rivolgeva alla Cassazione, la quale ha chiarito, nella sua pronuncia, che il provvedimento di sospensione del pagamento del credito, di cui all’articolo 69 ultimo comma del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, è espressione del potere di autotutela della p.a., ma costituisce una misura di natura cautelare (cfr. Corte Cost. n. 67/1972), rivolta a sospendere, in presenza di una ragione di credito della p.a. stessa, un prevedibile pagamento dovuto, per tutelare l’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non liquido ed esigibile e, anzi proprio perché non certo e inesigibile, potendosi altrimenti procedere alla compensazione (Cass. N. 4567/2004). 

Le motivazioni della Cassazione

Evidenzia la Cassazione che il potere esercitato in autotutela dall’amministrazione in tali termini determina un impedimento giuridico non al diritto di credito, ma alla sua possibilità di essere messo in discussione, rilevante anche ai fini della prescrizione.

Non si realizza, scrivono gli ermellini, come ritenuto dai giudici di merito, un impedimento di fatto all’esercizio del diritto; l’impedimento previsto per legge ed esercitabile in via cautelare in autotutela dall’ente pubblico, rileva, invece, ai fini dell’articolo 2935 del Codice Civile, il quale, nello stabilire che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, fa riferimento alla sola possibilità legale di far valere il diritto, a causa di impedimenti di ordine giuridico e non di mero fatto.

Ragion per cui, la comunicazione al creditore del fermo amministrativo del pagamento del credito imposta, in via cautelare dalla stessa p.a., ha efficacia interruttiva della prescrizione ex articolo 2935 c.c. . 

L’effetto interruttivo è conseguenza dell’esercizio di potere, improntato sì a valutazioni discrezionali dell’interesse pubblico, ma che non può porsi in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), avuto riguardo alla posizione del singolo creditore, poichè l’esercizio del potere non si sottrae ai controlli che l’ordinamento nazionale prevede anche in sede giurisdizionale, nonostante le modificazioni che conseguono alla dichiarata subordinazione del diritto soggettivo del privato contraente alle esigenze del pubblico interesse (Corte Cost.le n. 67/1972). 

Si deve, altresì, ritenere che, qualora l’Agenzia delle entrate abbia inteso garantire la ragione di credito con un provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, la prescrizione del diritto del contribuente all’erogazione del credito cosiddetto “fermato”  non decorre sino alla consistenza della causa impeditiva dell’esercizio del diritto.

La prescrizione può riprendere a decorrere solo dal momento in cui il provvedimento sia stato giuridicamente soppresso dalla stessa amministrazione, anche in via di autotutela, oppure dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato l’insussistenza del credito che l’amministrazione ha inteso garantire a mezzo del provvedimento di fermo.

Concludendo, gli ermellini, con la sentenza n. 7251 pubblicata il 18 marzo 2025, espongono il seguente principio di diritto: 

in tema di rimborso IVA, il provvedimento di cosiddetto fermo amministrativo ex articolo 69 innanzi citato, imposto in via cautelare discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto di credito, sicchè ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto del creditore all’erogazione del credito “fermato”, che riprende a decorrere, solo dal momento della cessazione della causa impeditiva dell’esercizio del diritto.