Soggetto estero che si trasferisce per svolgere la prima volta attività lavorativa in Italia e nuovo regime lavoratori impatriati
Con la Risposta a interpello 12 marzo 2025, n. 70, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che può fruire del regime fiscale agevolato riservato ai c.d. lavoratori impatriati anche lo straniero che non è mai stato residente in Italia, purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 209/2023.
La fattispecie
Nel caso di specie, l’istante, cittadino estero, dichiara che sta valutando la possibilità di stabilire la propria residenza in Italia a gennaio 2025, aprendo la partita IVA per svolgere la professione di consulente aziendale.
A tal fine, si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per non meno di sei periodi d'imposta e che presterà l'attività lavorativa per la maggior parte nel territorio dello Stato italiano; che non è mai stato residente in Italia e che possiede i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definite dai decreti legislativi n. 108 del 2012 e n. 206 del 2007.
Per quanto premesso, l’istante chiede se può usufruire della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia nel 2025 prevista dal nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, ex art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 2023.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito preliminarmente le principali caratteristiche del regime agevolativo introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2024 in poi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Al riguardo l'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 prevede al comma 1:
- che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare;
- che tale beneficio si applica entro il limite annuo di 600.000 euro;
- che il contribuente deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo definito;
- che non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
- che l'attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente in Italia;
- che il lavoratore deve possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalla norma.
Si rileva altresì che nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impegnato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza è di:
- sei periodi d’imposta se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
Nella fattispecia prospettata, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime agevolativo sia applicabile all'istante, poiché soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Nello specifico, le Entrate hanno sottolineato che la normativa non subordina l'applicazione del beneficio alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero.
Pertanto, il cittadino straniero che trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2025 e che possiede i requisiti previsti dalla normativa de qua potrà beneficiare della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia, indipendentemente dal fatto che non sia mai stato in precedenza residente in Italia.