Adempimenti & Dichiarazioni

Modello F24 ELIDE: soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”


L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18 del 07 marzo 2025, comunica l’eliminazione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”, precedentemente introdotto con la Risoluzione n. 58 dell’11 ottobre 2022.

La Risoluzione n. 18 dell’AdE, pubblicata in data 07 marzo 2025, riferisce la soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. L. del 29 marzo 2024, n. 39, con il quale si stabilisce che “le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate”.

Tale codice era stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58, pubblicata in data 11 ottobre 2022, recependo il sopracitato riferimento giurisprudenziale e ai fini di consentire il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis per l’invio della comunicazione circa le agevolazioni legate ai lavori edilizi di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D. L. del 19 maggio 2020, n. 34.

Il codice identificativo “10”  doveva essere indicato, in sede di compilazione, nel campo “codice identificativo”, unitamente al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito – da inserire nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.