Fisco

Nuovo regime impatriati: requisiti di elevata qualificazione e specializzazione


Con la Risposta ad Interpello n. 55 del 28 febbraio 2025, l’’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023.

 

L’Istante ha richiesto chiarimenti in merito ai requisiti previsti alla lettera d), per il quale sono ammessi all’agevolazione i lavoratori in possesso dei requisiti di “elevata qualificazione o specializzazione”, come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007.

Nel caso specifico, chiede se il possesso di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale sia sufficiente a garantire l’accesso al nuovo regime agevolativo.

L’articolo 5, c.1, D.Lgs. n. 209/2023, dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007.

Con particolare riferimento al requisito di cui alla lett. d) la norma prevede che il nuovo regime riguarda solo i lavoratori che sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Il citato articolo 5 rinvia alle disposizioni contenute nel TUI (Testo unico sull’immigrazione) per l’individuazione dei requisiti necessari per l’accesso al regime agevolativo ed al D.Lgs n. 206/2007 per le professioni regolamentate.

Entrambe le norme sono di carattere non fiscale e, pertanto, l’interpretazione di tali disposizioni non può avvenire in sede di interpello.

Infatti, in linea con i principi generali in materia di interpello - definiti dall’articolo 11 della L. n. 212/2000 - devono considerarsi inammissibili quelle istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione. Tali principi, infatti, escludono l’ammissibilità di istanze di interpello che non prospettano alcun dubbio interpretativo ma presuppongono solo l’accertamento di questioni di fatto.

In sostanza, dunque, l’Istante potrà fruire del nuovo regime, nel  rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma e non oggetto di esame in sede di interpello, a condizione che sia in possesso di uno dei requisiti indicati nel citato articolo 27-quater del T.U.I. la cui  valutazione dev’essere effettuata dall’Ente competente.