Costituzione della rendita vitalizia: le novità
L’Inps, con circ. n. 48 del 2025, illustra le novità sul comma settimo dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dall’articolo 30 della legge n. 203 del 2024, che riguarda la costituzione della rendita vitalizia.
Novità
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrata in vigore il 12 gennaio 2025. L’articolo 30 della citata legge, relativo alle modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, aggiunge il comma settimo all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), si introduce, pertanto, un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
La circ. Inps 24 febbraio 2025, n. 48 illustra le modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti, apportate dall’art. 30 della l. 203/2024, che ha introdotto il comma settimo all’art. 13 della l. 1338/1962.
In particolare, la circ. in esame, in primis, precisa che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia è esercitata dal lavoratore in sostituzione della medesima legittimazione del datore di lavoro, prevista dal comma primo, quando da questi non possa ottenere la costituzione della rendita, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Infine, altro aspetto da considerare è che il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell’articolo 13 – quindi, sia il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere, ai sensi del comma primo la rendita vitalizia in favore del lavoratore, sia il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto - è soggetto a prescrizione. Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.