Fisco

Piano Transizione 5.0. Le novità del decreto Milleproroghe


Il decreto milleproroghe, definitivamente convertito in legge, riconosce il credito d’imposta “Transizione 5.0” anche per gli investimenti agevolabili, sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La legge n.15 del 21 febbraio 2025 ha convertito il decreto legge n.202 del 27 dicembre 2024, noto come “decreto milleproroghe”. In sede di conversione, l’articolo 13, comma 1-quinquies, ha integrato la normativa concernente il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti rientranti nel piano di Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38, comma 2, del decreto legge 2 marzo n. 19/2024.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (Ved. News del 9 gennaio 2025 “Piano Transizione 5.0. Le novità per il 2025”) dopo le recenti innovazioni introdotte dall’articolo 1, commi 427-429, della legge di bilancio 2025 (legge n.207/2024) sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In conformità a quanto previsto dal 2° comma del citato articolo 38, attualmente è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa - che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui si determini una riduzione dei consumi energetici, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure espressamente stabilite. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In tale ambito ricordiamo, sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla legge n.232/2016,  che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Rientrano tra i beni di cui al menzionato Allegato B alla legge n.232/2016, se specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono “meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT”; 
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto 1).

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

Le misure del credito d’imposta di cui ai punti sopra indicati sono rispettivamente aumentate:

  1. al 40% e al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti effettuati;
  2. al 45% e al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 15%.