Fisco

Contributi in conto impianti - detassazione Covid


Con la Risposta a interpello 17 febbraio 2025, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito  chiarimenti in ordine alla tassazione dei contributi in conto impianti e alla loro possibile detassazione ai sensi dell’art. 10-bis del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che prevedeva l’esenzione fiscale per i contributi e le indennità connesse all’emergenza Covid-19.

La fattispecie

Nel caso di specie, la società istante, attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di impianti per il condizionamento e per il trattamento dell'aria, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contributo ricevuto per la realizzazione di una nuova linea produttiva, in quanto concesso in base alla sezione 3.13 del Temporary Framework europeo per il sostegno agli investimenti post-pandemia, potesse beneficiare dell'esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), convertito dalla legge n. 176/2020.

In subordine, qualora l'Agenzia avesse ritenuto non applicabile la detassazione, ha richiesto conferma della corretta imputazione temporale del contributo secondo il metodo indiretto dell'OIC 16.

Soluzione delle Entrate

Rendendo la propria soluzione interpretativa, nella risposta all’interpello n. 35/2025 in trattazione, l’Agenzia Entrate ha escluso l’applicazione della detassazione per i contributi COVID di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 al contributo in conto impianti percepito ai sensi del bando per Investimenti sostenibili 4.0.

Nello specifico, l'art. 10-bis del Decreto Ristori, tenuto conto del principio di carattere generale secondo cui tutti i contributi e i sussidi concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, tranne quelli per i quali la disciplina istitutiva abbia previsto esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ha previsto, in riferimento ai contributi e alle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un regime generalizzato di irrilevanza fiscale ai fini delle dette imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché dei lavoratori autonomi.

La ratio della disposizione di cui trattasi è quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei diversi contributi e indennità concessi durante il periodo di emergenza Covid-19, finalizzati a limitare le gravi conseguenze economico/finanziarie della crisi pandemica, vengano, anche solo in parte, depotenziati dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi.

Il trattamento fiscale dei contributi ricevuti dalle imprese cambia a seconda della finalità per cui sono erogati, i quali, in base alle loro caratteristiche si classificano come:

  • in conto esercizio quei contributi erogati a integrazione di ricavi o riduzione di costi e oneri di gestione;
  • in conto capitale quelli finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento;
  • in conto impianti quelli corrisposti per la realizzazione di un investimento duraturo.

I contributi in conto impianti sono attribuiti in relazione a specifici investimenti e non generano né sopravvenienze attive né ricavi, in quanto rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che non assumono autonoma rilevanza fiscale, ma vengono ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.

Nel caso di specie, i contributi in esame sono erogati in base al bando investimenti sostenibili 4.0 disciplinato dal D.M. 10 febbraio 2022, il cui art. 8, comma 1, dispone che detti contributi  sono concessi nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l'eventuale riconoscimento della detassazione prevista dall'art. 10-bis del D.L. n. 37/2020 per un contributo in conto impianti come quello in esame determinerebbe un'amplificazione del contributo stesso, poiché consentirebbe al beneficiario di godere sotto il profilo fiscale di un ammortamento del costo del bene sempre e comunque al lordo dell'ammontare del contributo ricevuto per il suo acquisto.

Motivo per cui non è  applicabile l'art. 10-bis del Decreto Ristori e tali contribute devono essere assoggettati ad imposizione fiscale.