Economia

Opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito a seguito dell'entrata in vigore del D.L.N. n. 39 del 2024


Con la Risposta all’interpello 12 febbraiio 2025, n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura relativa agli interventi ammessi al Superbonus, anche nel caso in cui, al 30 marzo 2024, non risultino emesse fatture dirette tra il General Contractor e il condominio, ma solo fatture tra appaltatori e General Contractor.

L’interpello

Nel caso di specie, un Condominio ha deliberato, tramite  assemblea straordinaria dell’8 ottobre 2022, di effettuare lavori per i quali intende usufruire delle detrazioni del Superbonus (110%) ex art. 119 del D.L.n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, (legge n. 77/2020), affidandoli interventi a un general contractor interessato ad applicare lo sconto in fattura. Dopo aver presentato la CILAS il 25 novembre 2022, il Condominio ha dovuto cambiare il general contractor e ha fissato l'inizio dei lavori per il 6 novembre 2023. Inoltre, il Condominio intende utilizzare il Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal Decreto Cessioni (D.L. n. 11/2023).

Ciò posto, il Condominio chiede se può continuare ad utilizzare lo sconto in fattura anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (decreto Superbonus 2024), nonostante non ci siano fatture dirette tra il general contractor e il condominio al 30 marzo 2024.

Quadro normativo di riferimento

In breve, l’art. 2 del D.L. n. 11/2023, c.d. Decreto Cessioni, (legge n. 38/2023) aveva già introdotto il divieto di esercitare le opzioni per lo sconto e la cessione di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, salvo specifiche deroghe, tra cui quella prevista per gli interventi condominiali con delibera assembleare e CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023.

Successivamente, l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024, ha previsto che la deroga al divieto di optare per sconto in fattura e cessione del credito continua ad operare a condizione che al 30 marzo 2024 sia avvenuta l'effettuazione di lavori con il pagamento delle relative spese, documentato da fattura.

Soluzione delle Entrate

Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la complessa normativa in materia, chiarisce che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a «lavori già effettuati».

Inoltre, resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione, deve essere debitamente documentato.

L’Agenzia ha poi precisato che la condizione di "lavori già effettuati" si riferisce esclusivamente agli interventi edilizi eseguiti e non a spese propedeutiche come oneri di urbanizzazione o costi professionali. Inoltre, ai fini della deroga, il pagamento della fattura può essere stato effettuato anche da un soggetto diverso dal committente, come un general contractor o un subappaltatore, purché il pagamento sia avvenuto prima del 30 marzo 2024 e sia riferito a lavori realizzati.

In caso di sconto in fattura:

  • se lo sconto è integrale, fa fede la data di emissione della fattura;
  • se lo sconto è parziale, rileva la data del pagamento della parte residua.

L’Agenzia ha quindi confermato che il Condominio può continuare ad avvalersi dello sconto in fattura, a condizione che il general contractor abbia pagato i subappaltatori prima del 30 marzo 2024 per lavori già eseguiti, anche in assenza di una fattura diretta al condominio.