Fisco

Professionisti: riaddebiti spese al committente. Aspetti fiscali 2025


A partire dal 1° gennaio 2025, si applicano le novità previste dal D.Lgs. n. 192/2024 (“Revisione del regime impositivo dei redditi Irpef e Ires”) che hanno revisionato la disciplina fiscale relativa ai redditi di lavoro autonomo, con la riscrittura del previgente articolo 54 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) che è stato sostituito dagli attuali articoli da 54 a 54-octies. 

In particolare, secondo l’articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024, non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: 

  1. contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  2. rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  3. riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

Inoltre, il citato articolo 5 stabilisce che le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Per tali spese è ammessa la deduzione - secondo alcune specifiche - nel caso in cui queste non vengano rimborsate da parte del committente

In particolare, le spese di cui all’articolo 54, c.2, lett. b) del TUIR non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:

  1. il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
  2. la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  3. il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Per quanto riguarda la lettera a), i casi in cui si considera che il committente abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, sono i seguenti:

  1. in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
  2. in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
  3. in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
  4. in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
  5. in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;
  6. in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
  7. in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato D.Lgs. n. 14/2019 dalla data certa di tali atti;
  8. in caso di concordato semplificato di cui all'articolo 25-sexies del medesimo decreto dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
  9. in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
  10. in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto.

Il comma 5 dell’articolo 54-ter stabilisce che le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente, di importo comprensivo del compenso a esse relative non superiore a 2.500 euro, che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il periodo annuale dalla data della fattura.

Spese di rappresentanza: pagamenti tracciabili dal 2025

Anche la Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha apportato modifiche alla disciplina della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Nello specifico, l’art. 1, comma 81, ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente. 

All’articolo 54 del TUIR viene inserito il comma 6-ter che dispone che le spese relative a prestazioni alberghiere, di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea - addebitate analiticamente al committente - nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti  ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti:

  • con versamento bancario o postale  
  • ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

L’obbligo di tracciabilità del pagamento rileva anche ai fini IRAP, ai sensi del comma 82, art. 1, della Legge di Bilancio 2025.