Le novità del conguaglio 2025


SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO

Sono tenuti ad effettuare il conguaglio i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 o redditi ad essi assimilati di cui all’art. 50, comma 1 del Tuir, quali, ad esempio, redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale etc.

REDDITI DA INCLUDERE NEL CONGUAGLIO

In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto deve includere:

  • Indipendentemente dalla richiesta del sostituito, i redditi di lavoro dipendente e o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo d’imposta, anche se relativi a più rapporti. 
  • A richiesta del sostituito, i redditi di lavoro dipendente e o assimilato corrisposti da altri sostituti. In questo caso, il lavoratore deve chiedere espressamente di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti, consegnando al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti.

SOGLIA ESENZIONE DI 1.000 o 2.000 EURO

Per gli anni 2025-2026-2027, in deroga all’art. 51 co. 3 del Tuir (ordinaria soglia di esenzione di 258,23) non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro: 

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro; 
  • le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; 
  • le spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. 

L’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli, tra cui anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR (vale a dire con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro e a  4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni). 

Il superamento del limite di 1.000 euro o 2.000 euro comporta la concorrenza dell’intero ammontare, e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti, alla determinazione dell’imponibile previdenziale e fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/2025, ha ricordato che la condizione a cui è subordinato l’innalzamento del limite a 2.000€ è da ritenersi rispettata anche qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in assenza dei presupposti anagrafici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ed ha inoltre confermato che restano validi, per quanto compatibili, i chiarimenti resi da ultimo con la circolare n. 5/E del 2024.

NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE PER SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER «FABBRICATI»

La legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto un nuovo regime transitorio di esenzione solo fiscale (e non anche previdenziale) per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, per:

  • il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025,
  • che siano titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000€,
  • che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro, distante di più di 100 Km dal comune di precedente residenza.

L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000€.

In caso di superamento del limite di 5.000€, solo l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Viceversa in caso di superamento della “generale” soglia di esenzione, innalzata per gli anni 2025, 2026 e 2027, fino al limite di 1.000 o 2.000€, l’intero importo erogato (o il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati) deve concorrere alla determinazione dell’imponibile previdenziale e fiscale.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2025, le due diverse agevolazioni sono autonome e cumulabili.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Anche per il 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, applicabile al premio detassabile previsto dall’art. 1 co. 182-191 della legge n. 208/2015, è fissata al 5%, fermo restando tutte le altre condizioni di legge.

DETASSAZIONE DELLE MANCE

La legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024 art. 1 co. 520) ha apportato modifiche alla misura già introdotta stabilmente dalla Legge di Bilancio 2023, che prevede, per le mance erogate dai clienti a titolo di liberalità in favore dei lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, una tassazione con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 5%.

Le modifiche in vigore dal 2025 sono le seguenti:

  • la tassazione sostitutiva è riservata ai dipendenti privati con un reddito dell’anno precedente (2024) per le medesime prestazioni lavorative non superiore a 75.000 euro (in precedenza 50.000€), comprensivi delle mance già detassate;
  • le mance sono «detassabili» nel limite del 30% (in precedenza 25%) del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali liberalità sono, inoltre, escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISMO

La Legge di Bilancio per il 2025 ha nuovamente disposto in favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, che nel 2024 abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a fronte di prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno effettuate nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2025. 

ONERI DEDUCIBILI

In sede di conguaglio dovrà essere verificata la presenza di eventuali oneri deducibili dal reddito di cui all’art. 10 del Tuir, che per qualsiasi ragione non sono già stati presi in considerazione durante la tassazione mensile, tra i quali, ad esempio, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, secondo il quale sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57€ (salvo deroghe), considerando a tal fine quanto versato dal datore e dal lavoratore. 

 

FASI DEL CONGUAGLIO FISCALE 

In sede di conguaglio, il sostituto ricalcolerà l’imposta dovuta sul reddito effettivamente percepito nell’intero anno al fine di determinare il “conguaglio” (vale a dire la differenza) tra l’imposta già pagata e quella effettivamente dovuta. Questo risultato si ottiene attraverso le seguenti fasi:

1) Calcolo dell’imposta lorda.

2) Calcolo delle detrazioni d’imposta. Il sostituto è tenuto a riconoscere, se spettanti, le seguenti detrazioni.

a) Detrazioni per lavoro dipendente ed assimilato di cui all’art.13 del TUIR e dal 1° gennaio 2025 anche l’ulteriore detrazione di cui all’art. 1, co. 4, della L. n. 207/2024 di bilancio 2025, riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

b) Detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR, quali:

  • coniuge, 
  • figli propri e figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite di età pari o superiore a 21 ma inferiore a 30 anni, 
  • figli propri e figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992,  
  • ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) conviventi.

c) Detrazioni per oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR (come ad esempio premi di assicurazione vita etc.). 

d) Detrazioni per canoni di locazione di cui all’art.16 del TUIR.

3) Determinazione dell’imposta netta dovuta a conguaglio sul reddito effettivamente percepito nell’anno.

4) Calcolo del trattamento integrativo, previsto dall’art. 1 del D.L. n. 3/2020. 

5) Calcolo della somma netta, prevista dall’art. 1 commi da 4 a 5 della L. n. 207/2024 di bilancio 2025 esclusivamente per i lavoratori dipendenti.

6) Calcolo dell’addizionale regionale e del saldo della comunale da trattenere in rate nell’anno successivo a quello del conguaglio (salvo il caso della cessazione del rapporto).

Di seguito si analizzano alcune delle operazioni necessarie per effettuare tale adempimento, con particolare riferimento alle nuove misure di riduzione del cd. “cuneo fiscale” per i redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge n.207/2024, di Bilancio per l’anno 2025.

Aliquote e scaglioni Irpef

Dal 2025 vengono resi strutturali le aliquote e gli scaglioni IRPEF, già introdotti per il solo 2024 dal DLgs 216/2023, attraverso la modifica dell’art. 11, co. 1 del TUIR.

ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI

In vigore dal 2024

SCAGLIONI

ALIQUOTE

Finoa28.000,00

 

23%

 

da28.000,01fino a50.000,00

35%

 

oltre 50.000,00

43%

Detrazioni per lavoro dipendente ed assimilato di cui all’art. 13 comma 1, lett. a), b), c) del TUIR 

Anche le detrazioni per lavoro dipendente ed assimilato in vigore dal 2025, restano quelle già previste per il 2024.

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO: DETRAZIONE

In vigore dal 2024

REDDITO COMPLESSIVO

IMPORTO DELLA DETRAZIONE

Fino a 15.000,00

1.955,00 (non inferiore a 690 e a 1.380 se aatempodeterminato)

 

Oltre 15.000,00

e fino a 28.000,00 (1)

1.910,00+1.190,00×[ (28.000,00Reddito) / (28.0000 - 15.000)] 

Oltre 28.000,00

efino a 50.000,00 (1)

1.910,00×[(50.000,00Reddito) / (50.000-28.000)] 

(1) Nel caso di reddito oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00 euro, la detrazione ottenuta è aumentata di un importo fisso, pari a 65,00 euro annui. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2022, tale importo deve essere corrisposto per intero, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Nuove misure di riduzione del “cuneo fiscale”

In sostituzione della mancata proroga dell’esonero dei contributi IVS (6 o 7% in vigore nel 2024), la legge di bilancio 2025 ha introdotto «stabilmente» 2 misure di riduzione del cuneo fiscale, destinate esclusivamente ai lavoratori dipendenti:

  1. una somma che non concorre alla formazione del reddito, in caso di redditi fino a 20.000€
  2. un’ulteriore detrazione in caso di redditi oltre 20.000 e fino a 40.000€.

Somma che non concorre alla formazione del reddito per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR 

Ai soli lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR (e non per gli assimilati di cui all’art. 50 che non avevano diritto all’esonero dei contributi IVS) con redditi complessivi fino a 20.000€ è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito e che quindi aumenta direttamente il netto dello stipendio, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale, come evidenziato nella tabella seguente.

Tabella – SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

dal 1° gennaio 2025

REDDITO COMPLESSIVO

PERCENTUALE DA APPLICARE AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PER OTTENERE

LA SOMMA NETTA DA EROGARE AL LAVORATORE

Fino a 8.500,00

7,1% del reddito di lavoro dipendente

Oltre 8.500,00 e

Fino a 15.000,00

5,3% del reddito di lavoro dipendente

Oltre 15.000,00 e

Fino a 20.000,00

4,8% del reddito di lavoro dipendente

Nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre: 

  • calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
  • determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  • applicare tale percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato tali criteri di calcolo nella Circolare n. 4/2025, supportandoli anche con degli esempi pratici, di cui si seguito si riporta quello relativo al caso di un lavoratore con due rapporti di lavoro dipendente e un reddito complessivo che tiene conto anche di redditi di altra natura.

Esempio 2

Un contribuente nell’anno 2025:

– ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;

–è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;

–è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000):(62 + 30) x 365].

La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3%) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (3.000 euro).  

Per ottenere il reddito annuale teorico, nel caso di più redditi di lavoro dipendente, i giorni eventualmente compresi in periodi contemporanei devono essere calcolati una sola volta al fine di determinare il numero dei giorni per cui dividere il reddito annuo.

Ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR 

Ai  soli lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR (non per gli assimilati di cui all’art. 50 che non avevano diritto all’esonero dei contributi IVS) con redditi complessivi oltre 20.000 e fino a 40.000€ è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a:

  • un importo fisso di 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro;
  • un importo che decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Tabella – ULTERIORE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

dal 1° gennaio 2025

REDDITO COMPLESSIVO

DETRAZIONE E FORMULA DI CALCOLO

Oltre 20.000,00

e fino a 32.000,00

1.000,00

Oltre 32.000,00

e fino a 40.000,00

1.000,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 8.000,00]

Regole per l’erogazione della somma che non concorre alla formazione del reddito e dell’ulteriore detrazione dall’imposta lorda 

I sostituti d’imposta:

  • Riconoscono in via automatica la somma che non concorre alla formazione del reddito o l’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
  • Compensano in F24 il credito maturato per l’erogazione della somma che non concorre alla formazione dele reddito esponendo il codice tributo “1704” nella colonna “importi a credito compensati” della sezione “Erario”. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2025, l’importo del credito maturato potrà essere compensato con qualsiasi importo a debito esposto nel modello di pagamento F24, anche in sezioni diverse da quella “Erario”. Nei casi in cui il sostituto debba, invece, procedere al riversamento della somma già erogata e quindi recuperata al dipendente perché non più spettante, la esporrà nella colonna “importi a debito versati” sempre il codice tributo “1704”. 
  • Se in sede di conguaglio, la somma netta o l’ulteriore detrazione si rivelano non spettanti, provvedono al recupero. Nel caso in cui l’importo da recuperare, anche complessivamente considerato, è superiore 60 euro, la trattenuta è effettuata in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto  è tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica l’art. 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, secondo il quale l’importo «che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo».

Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato: 

  • ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del DL n. 78/2010, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
  • ai sensi dell’articolo 16 del DL n. 147/2015 e dell’articolo 5 del DL n. 209/2023, in materia di regime fiscale per i lavoratori impatriati.

In particolare, per determinare l’importo della somma netta che non concorre alla formazione del reddito, una volta individuata la percentuale spettante, la stessa si applica alla sola quota imponibile del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione in Italia. 

Il reddito complessivo, infine, è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Dal 2025 viene resa strutturale la «clausola di salvaguardia» per il riconoscimento del trattamento integrativo fino a 15.000€ di reddito, attraverso la modifica dell’art. 1, co. 1 del DL 3/2020, come già previsto per il solo 2024 dal DLgs 216/2023.

La platea dei beneficiari rimane immutata, in quanto come già negli anni precedenti, il diritto al trattamento integrativo di 1.200€ annui nel caso di redditi fino a 15.000 euro spetta se:

  • L’imposta lorda è superiore alla detrazione da lavoro spettante (1.955 euro annui), diminuita di 75 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, quindi a 1.880 (=1.955 – 75) euro annui.

Sottrarre l’importo di 75 euro alla detrazione riporta la soglia di spettanza del trattamento a quella in vigore fino al 31.12.2023, neutralizzando, ai fini del diritto al trattamento integrativo, l’effetto dell’innalzamento della soglia della «no tax area» da 8.173,93 (fino al 31.12.2023) a 8.500€ (dall’1.1.2024).

Resta invariato, il diritto al trattamento integrativo in caso di reddito complessivo annuo oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro, che richiede invece una condizione di incapienza dell’imposta lorda rispetto ad alcune detrazioni previste dall’art. 1 del DL n. 3/2020 (tra cui, per quanto riguarda quelle gestite in busta paga, quelle per familiari a carico), consentendo di fruire del trattamento integrativo per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Si ricorda che, come sempre, se in  sede  di conguaglio il trattamento integrativo si rivela non spettante,  i sostituti d'imposta  provvedono  a  recuperarlo e nel caso in cui l’importo superi 60 euro, il recupero è effettuato  in  otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione  che  sconta  gli effetti del conguaglio. Fa eccezione l’ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro, dove il sostituto è tenuto a recuperare il beneficio fiscale non spettante in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Figli a carico

Fermo restando il requisito reddituale secondo il quale i figli non devono possedere redditi superiori a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro in caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni, dal 2025 cambiano i requisiti per beneficiare della detrazione per figli carico, prevista dall’art. 12, co. 1, lett. c) del Tuir, attraverso la previsione di:

  • Una regola generale, secondo la quale la detrazione spetta, indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente per ciascun figlio dal mese del compimento dei 21 anni fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni, compresi i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite.
  • Un’eccezione, secondo la quale la detrazione spetta anche in caso di età superiore a 30 anni, se gli stessi figli possiedono una disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.

Le novità sono quindi relative:

  • Alla previsione di un’età massima (inferiore a 30 anni) fino alla quale i figli posso essere considerati a carico, salvo il caso di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 (caso nel quale non c’è un limite di età massimo).
  • All’inserimento, tra i soggetti che possono essere considerati a carico, anche dei figli del coniuge deceduto, che siano conviventi con il coniuge superstite (ferme restando le altre condizioni). 

In riferimento a quest’ultimo caso, nella Circolare n. 4/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non trova applicazione la possibilità di fruire per il primo figlio, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico (come disposto dall’ultimo periodo, della lett. c), del co. 1 dell’art. 12 del TUIR), in quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto). 

Ne consegue, pertanto, che sia il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto, sia il genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto che non convive con il figlio, possono beneficiare entrambe solo della detrazione per figli a carico, senza poter eventualmente optare per la cd. detrazione “per coniuge mancante” qualora più conveniente.

Atri familiari a carico

Dal 2025 sono state modificate anche le regole delle detrazioni per altri familiari a carico, previste dall’art. 12, co. 1, lett. d) del Tuir).

In particolare, la detrazione spetta per gli ascendenti (ad esempio i genitori) conviventi con il contribuente, fermo restando il consueto requisito reddituale per il quale gli stessi non devono possedere redditi superiori a € 2.840,51.

La disciplina previgente, invece, includeva tra i familiari a carico, per i quali era riconosciuta la detrazione le persone indicate all’articolo 433 del codice civile, che convivessero con il contribuente o che percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Familiari residenti all’estero

Un’ulteriore modifica intervenuta dal 1° gennaio 2025 ha stabilito che, in relazione ai familiari residenti all’estero, le detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini:

  • italiani,
  • di uno Stato membro dell’Unione europea,
  • di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Welfare per familiari

Alla luce delle modifiche in tema di familiari intervenute dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2025 ha precisato che le misure di welfare previste dall’articolo 51 del TUIR e dalle altre disposizioni possono riferirsi solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025. 

In particolare, ai sensi del citato articolo 51, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare per familiari è limitata a quelle misure riconosciute dal datore di lavoro esclusivamente in favore: 

  • dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati; 
  • di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto; 
  • degli ascendenti. 

Le misure di welfare in oggetto, pertanto, laddove erogate in favore di soggetti diversi da quelli sopra indicati, concorrono alla formazione dell’imponibile previdenziale e fiscale. 

Con particolare riferimento ai figli, si ricorda che il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR stabilisce che, ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». 

Di conseguenza, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici per beneficiare delle detrazioni per figli a carico, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR.