La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione "prima casa", in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio; questo è quanto è stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 80/E/2019, sulla base di uno specifico interpello.
Nel caso di specie il contribuente rileva di aver acquistato con il coniuge un immobile nel 2015, che è stato ceduto a terzi nel 2018, sulla base di quanto stabilito dal giudice che, con verbale di separazione omologato dal tribunale, aveva disposto la messa in vendita dello stesso e la ripartizione del ricavato nella misura del 50% ciascuno. Lo stesso contribuente si è posto la domanda relativa alla possibilità di perdere il beneficio "prima casa", tenuto conto che si trovato nell'impossibilità finanziaria di poter procedere all'acquisto di una nuova abitazione entro un anno dalla cessione dell'immobile (Nota IIbis, art. 1 Tariffa, parte prima, Dpr 131/86).
Sul tema l'Amministrazione finanziaria ha dunque fatto chiarezza stabilendo che, in caso di separazione consensuale omologata dal giudice, non si perde il beneficio prima casa, applicando di fatto quanto disposto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 7966 del 21 marzo 2019 (..."la legge n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b)...).
Si ricorda che...
In linea generale e non nel caso trattato, in caso di decadenza dal beneficio di "prima casa":
- è dovuta la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora
- se la cessione è soggetta a IVA, è dovuta la differenza d’imposta non versata (ossia la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata), una sanzione pari al 30% della differenza medesima e il pagamento degli interessi di mora.