L'Agenzia delle Entrate, nel fornire la Risposta n. 93 si è occupata del tema relativo al recupero dell'IVA, da parte di privati cittadini residenti all'estero, sull'acquisto di beni da rivenditori italiani (cedente) con trasporto direttamente fuori dall'Unione Europea nel bagaglio personale.
In particolare, l'istante (soggetto residente fuori UE) ha domandato se fosse possibile ottenere dal soggetto cedente italiano l'emissione della fattura ed il riaccredito integrale dell'Iva pagata, senza usufruire dei servizi offerti dalle società convenzionate tax free; queste ultime sono società di tax refund, che si inseriscono, nell'ambito della procedura di recupero dell'Iva, tra il cedente e il cessionario, anticipando immediatamente al viaggiatore l'importo dell'Iva di spettanza; in questo modo il viaggiatore ottiene immediatamente l'importo pari all'Iva pagata, ma paga una commissione alla stessa società di tax refund.
Sulla base della domanda posta, l'Agenzia ha concluso che "il cedente, se richiesta dall'acquirente prima dell'emissione dello scontrino, deve emettere fattura e non può rifiutarla. Tuttavia, l'art. 38-quater del DPR 633/72, rimette al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell'Iva, ovvero se attendere la prova dell'avvenuta uscita dei beni prima di restituire l'imposta. E' rimessa al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell'ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce". Al fine di comprendere quanto stabilito dalla stessa Agenzia è opportuno, dunque, ricordare quali siano le scelte possibili in ambito di tax free shopping.
Le modalità operative
L'art. 38 quater del DPR 633/72 consente lo sgravio dell'Iva per i soggetti, privati consumatori, domiciliati e residenti fuori dalla Comunità Europea. Due le modalità operative alternative che il rivenditore italiano può adottare:
- emissione della fattura in regime di non imponibilità Iva (comma 1);
- applicazione dell'Iva con successivo rimborso della stessa al cessionario (comma 2)
Nel primo caso è necessario indicare in fattura gli estremi del passaporto; una copia della fattura consegnata al viaggiatore deve ritornare al cedente con il visto dell'Ufficio doganale entro il 4° mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Il mancato trasporto dei beni fuori dall'UE o la non ricezione della copia della fattura vistata fa sorgere, in capo al cedente, l'obbligo di emettere una nota di variazione ex art 26 DPR 633/72, regolarizzando l'operazione tramite il versamento dell'imposta. La mancata regolarizzazione nei termini comporta, inoltre, il pagamento di una sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto.
Nel secondo caso il cedente addebita in rivalsa l'Iva al momento dell'acquisto, per poi procedere alla restituzione del tributo nel momento in cui il viaggiatore abbia dimostrato l'uscita dei beni fuori territorio UE, entro il terzo mese successivo, tramite la restituzione al cedente della copia della fattura vistata dall'Ufficio doganale; dopo aver effettuato la restituzione del tributo, il cedente ha diritto al recupero dell'iva tramite l'emissione di una nota di variazione in diminuzione.
In entrambi i casi la norma individua, quale presupposto per ottenere l'agevolazione, l'emissione della fattura rispetto al rilascio del solo scontrino fiscale.
Si ricorda che...
A decorrere dal 1° settembre 2018 l'emissione delle fatture delle cessioni in oggetto deve essere effettuata in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0. Tali fatture sono, pertanto, escluse dall'esterometro.