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Modello INTRA-2: dietro-front, gli acquisti di beni e servizi vanno segnalati per tutto il 2017

27 febbraio 2017
Il decreto Milleproroghe reintroduce la segnalazione degli acquisti di beni e servizi per il 2017 ma dal 2018 si cambia di nuovo!
Scritto da Simone Dimitri
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Simone Dimitri

Laureato in Economia, Consulente fiscale di Api Torino, appassionato delle tematiche Iva nei rapporti con l'estero. L'esperienza in Directio nasce da un “contributo” alla formazione e si trasforma ben presto in “valore aggiunto” dell'informazione

Il decreto Milleproroghe (DL 244/2016), approvato in via definitiva anche dalla Camera dei Deputati dopo il via libera del Senato dello scorso 16 febbraio, è stato convertito in legge. Pertanto, con la pubblicazione della legge di conversione entreranno in vigore molte delle novità attese da settimane dagli operatori, come ad esempio le nuove scadenze dello spesometro 2017, le novità riguardanti il raccordo tra disciplina fiscale e civilistica a seguito delle nuove norme sul bilancio, etc. Tra le novità di maggior rilievo che coinvolgono i soggetti che effettuano scambi intracomunitari di beni e servizi, si evidenzia la reintroduzione fino al 31 dicembre 2017 dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE.

La segnalazione degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da operatori comunitari (presentazione modello INTRA-2) è stata oggetto di un’imbarazzante indecisione del legislatore, che ha creato un gran caos tra gli operatori. In origine tale adempimento, disposto dall’articolo 50, comma 6, DL 331/1993, era stato abrogato dal DL 193/2016, il quale ne aveva disposto la soppressione dal periodo d’imposta 2017 in un’ottica di semplificazione degli adempimenti. Il citato DL 193/2016 non ha però preso minimamente in considerazione che il modello INTRA-2 deve essere utilizzato dagli operatori anche per le segnalazioni di carattere statistico, di cui al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004, riguardante le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell’Unione Europea. A sanare parte dei dubbi è intervenuto un sommario comunicato congiunto Entrate/Dogane/Istat con il quale l’Amministrazione ha ricordato che la segnalazione statistica dei dati non è stata oggetto delle semplificazioni previste dal DL 193/2016 e, pertanto, resta ancora ad oggi un adempimento dovuto. Inoltre, lo stesso comunicato ha anticipato che il decreto Milleproroghe avrebbe posticipato al periodo d’imposta 2018 la soppressione della segnalazione degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti reintroducendo, di fatto, l’obbligo di segnalare con il modello INTRA-2 gli acquisti di beni e servizi da soggetti UE per tutto il periodo d’imposta 2017.

Cosa prevede il Decreto Milleproroghe?

Con il Decreto Milleproroghe viene quindi reintrodotto fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat degli acquisti di beni e servizi (INTRA-2), sia per i soggetti tenuti alla compilazione della sola parte fiscale che per i soggetti tenuti alla compilazione dei dati statistici. Pertanto, i contribuenti tenuti alla segnalazione dei dati con cadenza mensile si trovano a dover gestire la reintroduzione dell’adempimento a pochi giorni dalla scadenza per l’invio (27 febbraio 2017). Sul punto il direttore dell’Agenzia delle entrate, in occasione di un incontro tenutosi il 19 febbraio 2017 sulla Legge di bilancio 2017, ha affermato che nessuna sanzione sarà irrogata in caso di invii tardivi dei dati, vista l’incertezza normativa che ha caratterizzato l’adempimento: è evidente che sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione a tutela dei contribuenti.

Si segnala infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 si cambia di nuovo: il Milleproroghe prevede l’abrogazione del modello Intrastat relativo alle prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti intracomunitari. Inoltre, lo stesso decreto ha previsto che saranno introdotte alcune semplificazioni degli obblighi di comunicazione, volte a migliorare la completezza dei dati forniti e ad evitare la duplicazione delle informazioni richieste al contribuente, riducendo la platea dei destinatari dell’adempimento. Tali semplificazioni saranno introdotte da un provvedimento che sarà emanato entro 90 giorni dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, con efficacia dal 1° gennaio 2018.

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