In tema di rilevanza delle note di variazione sul calcolo del plafond per gli esportatori abituali, la circolare n°8 del 2003 dell'Agenzia delle Dogane ha precisato che, le variazioni in diminuzione relative alle operazioni che generano il plafond hanno efficacia retroattiva senza limiti temporali, anche se la causa che ha determinato la variazione si è manifestata negli anni successivi.
Se il limite monetario per gli acquisti senza applicazione dell'Iva è già stato speso, la variazione genera un splafonamento e legittimerà l'espotatore a regolarizzare la propria posizione tramite:
- l'emissione di una nota di debito da parte del fornitore, debitamente informato
- l'emissione di un'autofattura con applicazione dell'Iva da parte dell'esportatore
In entrambi i casi, sull'Iva da versare vanno aggiunte sanzioni ed interessi.
Diversa è la regola in caso di nota di variazione emessa dal fornitore: questa influisce sul calcolo del limiti di non applicazione dell'Iva se emessa entro l'anno successivo a quello in cui è costituito il plafond.