La Corte di Cassazione con la sentenza n°10606 del 22 maggio 2015 ha affrontato il tema dell'imponibilità Iva degli acconti su beni destinati all'esportazione.
Ai sensi della normativa, l'acconto pagato in relazione ad una esportazione prevede l'emissione di una fattura in regime di non imponibilità ex art.8 DPR 633/1972. Tuttavia, limite all'applicazione della non imponibilità è l'effettiva e concreta esportazione dei beni al di fuori del territorio dell'Unione Europea. La cessione dei beni deve essere confermata ex post dalla movimentazione fisica del bene fuori dell'UE; se, in sede di controllo, la movimentazione non è ancora avvenuta, il soggetto deve poter dimostrare documentalmente quando i beni usciranno dal territorio europeo.
Nel caso in cui vi sia una variazione di destinazione dei beni, ossia essi rimangono in Italia o comunque all'interno dell'UE, il regime di non applicabilità andrà rettificato con una nota di debito.
Il completamento della cessione avviene con l'emissione della fattura a saldo (a sua volta in regime di non imponibilità Iva) riepilogativa degli acconti precedentemente incassati.