Il modello CUD 2014 (o Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati) contiene i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2013, le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS, nonchè l'importo dei contributi suddetti a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
Il modello deve essere consegnato entro il 28 febbraio 2014 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro:
Principali novità del modello 2014
- Per i contribuenti residenti nei comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione del novembre scorso è stata prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari con scadenza nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. Per tali contribuenti va indicato il codice 2 al punto 11 “Eventi eccezionali” della certificazione
- La sezione dedicata alla previdenza complementare (da indicare ai punti dal 120 al 127) è stata ampliata, per evitare errori in sede di dichiarazioni dei redditi compilate dai lavoratori, i cui dati previdenziali siano riportati su più CUD non conguagliati
- Al Punto 131 va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e del 24%. Dall’anno 2013 è stata introdotta la nuova aliquota del 24%, applicabile sulle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle ONLUS. Tali oneri devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabelle A e B allegate alle istruzioni ministeriali
- Scompaiono dalla certificazione le agevolazioni riconosciute sul trattamento economico accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico da indicare nei punti 118 e 119 del precedente modello CUD 2013
- I campi 136 e 137, in precedenza dedicati al “contributo di perequazione” sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro lordi annui (introdotto dall’art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011), in seguito alla dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale sono ora riservati all’informativa relativa al contributo di solidarietà del 3% applicabile sulla parte di reddito eccedente 300.000 euro lordi annui.
- Nel campo annotazioni ora sarà possibile per il sostituto di imposta comunicare al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro