La circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce alcuni aspetti operativi legati alla possibilità, introdotta dal Decreto liberalizzazioni (DL 1 del 24 gennaio 2012), di esercitare la rivalsa o la detrazione sull'IVA pagata a seguito di accertamento definitivo.
Requisiti:
- accertamento divenuto definitivo a partire dalla data del 24 gennaio 2012
- emissione della fattura per l'importo dell'IVA derivante dall'accertamento
- versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi
Il recupero a titolo di rivalsa dell'IVA è possibile anche nel caso in cui il debitore e il creditore siano lo stesso soggetto come nel caso di operazioni effettuate in regime di reverse charge
La facoltà di addebitare l'IVA in via di rivalsa è consentita anche quando il contribuente definisce l’accertamento utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, come, per esempio, l’adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale (trattandosi di accertamenti divenuti definitivi).
Per maggiori informazioni si legga la news directio.it "Rivalsa e detrazione ammesse su IVA pagata a seguito di accertamento definitivo" del 18 dicembre 2013