Gli Enti sportivi dilettantistici possono adottare una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta
- associazione sportiva dilettantistica riconosciuta e dotata di personalità giuridica
- società di capitali senza fine di lucro, a loro volta distinte in società per azioni, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperative.
Gli obblighi connessi alla tenuta della contabilità sono sostanzialmente differenti a seconda della forma giuridica adottata, in quanto le società di capitali e le cooperative, anche se senza scopo di lucro, devono attenersi alle previsioni civilistiche e fiscali per esse espressamente previste, tenendo comunque in considerazione le disposizioni specifiche in essere per le associazioni sportive dilettantistiche.
I regimi contabili previsti per gli enti non commerciali, dalla normativa in vigore, sono i seguenti:
- regime ordinario;
- regime semplificato;
- regime forfetario di cui all’art. 145, D.P.R. n. 917/1986;
- regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.
In particolare, quest'ultimo è il regime contabile più utilizzato dalle associazioni e dalle Società sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre, mentre non può essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche non affiliate ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un Ente nazionale.