La certificazione (modello CUPE) degli utili e proventi equiparati corrisposti - prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, DPR n. 322/1998 - deve essere rilasciata entro il 28 febbraio dell’anno successivo ai soggetti percettori, affinché gli stessi possano provvedere ad indicarli nelle proprie dichiarazioni dei redditi annuali (730 o Unico).
Il trattamento fiscale dei dividendi percepiti si differenzia in relazione alla residenza del soggetto partecipato, che potrebbe essere localizzato (o meno) in un Paese a fiscalità privilegiata, ma anche al tipo di partecipazione posseduta dal socio, che può essere qualificata o non qualificata.
Esistono poi dei casi di esclusione: la certificazione, infatti, non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Non sussiste, inoltre, l’obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio, di cui all’articolo 7, D.Lgs. n. 461/1997.
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