Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, cd. «Decreto Istruzione», ha stabilito nuove misure per le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Si tratta di modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2014 che apporteranno, in linea di principio, un cambiamento nell'ottica di una maggiore semplificazione delle imposte relativamente agli atti soggetti a registrazione.
Nelle compravendite della prima casa l'aliquota è ridotta al 2%, ma aumentata al 9% se l’abitazione è di lusso (A1, A8, A9). Stessa aliquota del 9%, resa unica, per tutte gli altri trasferimenti immobiliari. In nessun caso, comunque, può essere inferiore a 1.000,00 euro.
Per volture e iscrizioni catastali, è disposto il ritorno dell'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa, non più proporzionale, di 50,00 euro mentre aumenta l'importo minimo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel momento in cui si effettua un trasferimento immobiliare: importo che passa dagli attuali 168,00 euro ai previsti 200,00 euro.
Importo minimo, facciamo chiarezza:
- l'importo minimo dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari sarà di 1.000,00 euro, per via del secondo comma della disposizione normativa modificata (articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).
- i 200,00 euro di imposta minima di registro, che valgono per tutti gli altri casi, sono invece previsti direttamente dal decreto di modifica (articolo 26 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104).