L'articolo 82 del decreto legge n. 69, del 21 giugno 2013, ha modificato i commi 6, 7 e 8, dell'art. 161 della legge fallimentare. A un anno esatto dal decreto Sviluppo, quindi, il legislatore è tornato a disciplinare la materia del concordato preventivo.
Facendo un passo indietro si risale al DL n. 83 del 2012 con cui il legislatore aveva fornito, all'imprenditore che intendesse presentare domanda di ammissione al concordato preventivo, la possibilità di presentare una domanda di ammissione alla procedura con riserva di depositare successivamente - entro il termine assegnato dal giudice, e comunque non inferiore a 60 giorni - la documentazione prevista dal secondo e terzo comma, dell'art. 161 della legge fallimentare, quindi sostanzialmente, la proposta di concordato, il piano di fattibilità del concordato e la relazione dell'esperto attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Per evitare che lo strumento venga utilizzato per scopi diversi da quelli prefissati, il "decreto del Fare" è intervenuto a meglio disciplinare la procedura per accedere al concordato preventivo. In particolare, la modifica del sesto comma dell'art. 161, prevede che il debitore presenti, insieme alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, non solo i bilanci degli ultimi tre esercizi, ma anche l'elenco nominativo dei creditori e l'importo dei relativi crediti.
Nel contempo è previsto che il tribunale nomini il commissario giudiziale che dovrà relazionare, allo stesso tribunale, nell'ipotesi in cui accerti l'esistenza di atti fraudolenti.