L'istituto del concordato preventivo è disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare.
Il legislatore ha modificato sotanzialmente l'art. 161 della Legge fallimentare: all'imprenditore è ora consentito presentare la domanda di concordato preventivo allegando alla stessa eslusivamente i bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare l'ulteriore complessa documentazione in un secondo tempo.
Questo il principale intervento del Legislatore intenzionato a dare la possibilità all'imprenditore di bloccare l'avvio di procedure esecutive