Il giudizio del revisore è di:
- correttezza complessiva e non sulle singole voci di bilancio;
- di ragionevolezza;
- di significatività, concernentemente la presenza di errori.
L'attività di revisione si deve concentrare su quelle aree del bilancio che il revisore ritiene maggiormente rischiose.
Dal 2016 (bilanci 2015) vanno obbligatoriamente adottati i principi di revisione previsti dagli artt.11, comma 3 e 12, comma 1, del D.lgs.39/2010, mentre prima tali principi non avevano cogenza giuridica, secondo il CNDCEC.
I principi nazionali (ISA ITALIA) a cui far riferimento sono:
- il 250-B in materia di "verfiche periodiche relative alla regolare tenuta della contabilità sociale";
- il 720-B in materia di "espressione del giudizio di coerenza delle informazioni contenute nella relazione di gestione".