Abrogate dal D.lgs. 81/2015 (decreto attuativo del Job Act) le disposizioni del D.lgs. 276/2003 (artt.61-69-bis), attuativo della legge Biagi, concernenti le collaborazioni coordinate a progetto e occasionali, tranne per:
- contratti di persone che, esercitando la loro professione intellettuale, necessitano di apposita iscrizione ad albi professionali;
- contratti di persone partecipanti a organi di collegi sindacali o commissioni;
- contratti per collaborazioni rese a fini istituzionali per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni nazionali sportive o Discipline associate;
- contratti espressamente autorizzati da accordi fra le sigle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per specifiche esigenze produttive ed organizzative.
I contratti in esecuzione produrranno effetti fino alla normale scadenza e comunque dal 1° gennaio 2016 verranno convertiti in rapporti di lavoro a tempi indeterminato.
Le collaborazioni occasionali rimarranno ancora valide nell'ambito della P.A. fino al 1° gennaio 2017.