L'approfondimento tratta alcune disposizioni contenute nella bozza di OIC 9. Ovviamente, il riferimento è a quanto stabilito dal testo di legge, nello specifico, agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Per quanto riguarda poi la determinazione quantitativa delle immobilizzazioni materiali e immateriali, il riferimento è l'art. 2426 del codice civile. Di fatto, in base a quanto stabilito dall'ultimo capoverso di questo articolo, se sono venuti meno i motivi che hanno portato ad una precedente svalutazione, è necessario ripristinare, parzialmente o integralmente, il valore precedentemente svalutato. Le disposizioni che riguardano invece la svalutazione delle immobilizzazioni non finanziarie sono stabilite dall'art. 2427 del c.c., comma 1, punto 3-bis).
L'autore spiega che, di fatto, l'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha fondato nuove tecniche di valutazione che riguardano proprio le immobilizzazioni non finanziarie. In particolare, cerca di chiarire quelle che sono le attuali disposizioni di OIC 16 e OIC 24, partendo dal fatto che, sicuramente, il paradigma concettuale è tratto dagli IFRS.
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