Fisco

FAQ Comunicazione Polivalente: le risposte dell'Agenzia delle Entrate


In data 19 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una lista delle domande più frequenti in merito alla Comunicazione Polivalente e ne ha fornito le relative risposte.

Si ricorda che...

La Comunicazione Polivalente è il nuovo modello di comunicazione unificata dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA (come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013), da utilizzarsi sia per lo spesometro sia per le ulteriori comunicazioni neo annesse: Black List, acquisti San Marino, leasing automezzi e operazioni in contante legate al turismo. Tale comunicazione può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica. Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia (con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing). Nella modalità analitica i dati vengono riportati in riferimento alle singole operazioni, indipendentemente dall'importo.

 

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA:

1. In merito al quadro BL (operazioni con soggetti residenti in Paesi della Black List), l'Agenzia afferma che, quanto già comunicato nel quadro BL relativamente alle operazioni con controparte Black List, non vada ripetuto nel quadro SE.

2. In merito alle perplessità sulle finalità delle caselle "operazioni con soggetti non residenti" e "acquisti di servizi da non residenti", la prima va barrata in presenza di operazioni attive e la seconda in presenza di operazioni passive.

3. In merito al quadro FE, la casella Autofattura deve essere barrata per segnalare le seguenti operazioni:

  • acquisti da fornitori Extra-UE (solo esportazioni);
  • acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi Intrastat.

4. In merito al quadro FR, la casella "autofattura" va spuntata nel caso in cui manchino elementi sufficienti  ad individuare la controparte non residente. La casella "reverse charge" deve essere barrata anche nel caso di cessione di cellulari o microprocessori. Sono escluse, invece, le operazioni riguardanti le cessioni di immobili.

5. In merito al quadro SE, l'Agenzia precisa che vadano in esso riportate tutte le operazioni passive effettuate con soggetti non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purchè non costituiscano importazioni da indicare negli elenchi Intrastat e siano rilevanti ai fini Iva in Italia.

6. In merito al quadro FN, l'Agenzia precisa che in esso vadano inserite le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti (fatta esclusione per le esportazioni e le operazioni da indicare negli elenchi Intrastat), nonchè le operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti UE ed Extra-UE.

7. In merito alle operazioni prive di corrispettivo, l'Agenzia conferma che, secondo il dettato della Circolare 24/E del 30 maggio 2011, costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa. Si conferma che, inoltre, le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente. La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art. 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.

8. In merito alle fatture emesse registrate tra i corrispettivi, l'Agenzia precisa che, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, la comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuata per le fatture emesse dagli operatori in questione se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi. Resta ferma la facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore.

9. L'Agenzia conferma che, in sede di prima applicazione degli adempimenti in esame, non si rendano applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014.

10. In merito alla firma del modello polivalente, viene precisato che non si applicano gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili, trattandosi di una comunicazione e non di una dichiarazione. Fermo restando l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.4 delle istruzioni, la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall’art.43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria.