Modificate le regole per le compensazioni erariali e contributive
Come già visto, l’art. 1, comma 94 della L. n.213/2023 ha modificato l’art. 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006 conv. nella legge n. 248/2006 inserendo il comma 49-quinquies con cui si allarga l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione nel modello F24 dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e INAIL.
Il successivo comma 96 prevede che tale allargamento si applichi a decorrere dal 1° luglio 2024.
L’obiettivo della suddetta modifica è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito. L’esecuzione della delega avverrà solo nel caso in cui l’esito del suddetto controllo sia positivo; in caso contrario l’Agenzia delle Entrate non provvederà a contabilizzare i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento, comunicando al contribuente la mancata esecuzione della delega e l’applicazione della sanzione amministrativa del 5% dell’importo compensato per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.
Tale obbligo sussiste, indipendentemente dall’importo del saldo finale, ossia anche se la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale.
Come anticipato, vengono dunque modificate le regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL. Il nuovo comma 1-bis stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Da ultimo, l’attuale versione del comma 49-quinqueis prevede il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Non opera, invece, con riferimento alle somme oggetto di piano di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.