Adempimenti & Dichiarazioni

Versamenti ricorrenti e rateizzati con scadenze future: modalità operative I24


Con il Provvedimento del 26 luglio 2024 prot. n. 313945/2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future per i versamenti ricorrenti e rateizzati di imposte e contributi cui si applica l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In particolare, l’articolo 17 prevede che, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

L’Agenzia delle entrate - alle singole scadenze - procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia. 

Secondo le nuove istruzioni, a decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non potrà superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega stessa. 

Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Il provvedimento in oggetto disciplina altresì l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. 

Secondo le istruzioni fornite, i crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza indicata nella delega stessa. 

A partire dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che il contribuente stesso non provveda all’annullamento della delega di pagamento. 

L’annullamento di una o più delle deleghe può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24, sempre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, precisando che se non sussiste più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita. Ciò può accadere, ad esempio, per la modifica o la decadenza del piano di rateazione. 

La decadenza dal piano di rateazione di per sé non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento; queste dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura. 

Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

L’Agenzia specifica che resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare: 

  • che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
  • che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito; 
  • che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’art. 3, c. 3, del d.P.R. 322/1998.