Rapporto di lavoro

Calzaturieri (Industria) e contratto a termine


L’accordo di rinnovo 17 luglio 2024, che si applica ai dipendenti del Settore Calzaturieri Industria, ha modificato la disciplina del contratto a termine.

Contratto a termine

La disciplina del contratto a termine dei lavoratori Calzaturieri Industria è stata modificata dall’accordo di rinnovo 17 luglio 2024. Infatti, prevede che le parti dichiarano che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di contratto di lavoro.

Le Parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Calzaturiero, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.

Il contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, è disciplinato dalla legge, integrata dalle seguenti disposizioni contrattuali.

Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione). Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

1) Vincolo percentuale

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 81 del 2015 e salva diversa disposizione della contrattazione di secondo livello, il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di lavoro a tempo determinato non può superare il 30 [32]% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0.5. 

La percentuale di cui sopra si intende calcolata sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti) e viene calcolata come media annua dei contratti a termine stessi.

Le medie annue di cui al periodo precedente si intendono riferite ai 12 mesi precedenti l'assunzione.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a due contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 e dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. 81/2015, al fine del raggiungimento della percentuale del 32% si computa la percentuale di contratti somministrazione a tempo determinato, di cui all'art. 37 del presente Contratto.

In applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 del d.lgs. 81/2015, le Parti intendono disciplinare le fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali in caso di riassunzione con contratto a termine dello stesso lavoratore ai sensi del medesimo comma.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2015, alla luce delle modifiche introdotte con il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con l. n. 85/2023, convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi fatto salvo quanto previsto dal punto 3 bis, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendita (ad es.: promozione in showroom/fiere/negozi stagionali/Temporary store/spacci aziendali);
  2. sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
  3. sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
  4. esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
  5. investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
  6. interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.”

Le Parti si danno reciprocamente atto che, laddove dovessero intervenire modifiche legislative in materia di contratto a tempo determinato, si impegnano ad incontrarsi per valutare congiuntamente la compatibilità del dettato contrattuale con il mutato contesto e per procedere ad una eventuale armonizzazione.

In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 24 mesi di cui all'art. 19, comma 1, della citata legge presso la ITL territorialmente competente - è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.