Agevolazioni

Tax credit sui finanziamenti agevolati per gli eventi alluvionali. L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di fruizione


Con il provvedimento n. 312076 del 25 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole sulle modalità di fruizione del credito di imposta riconosciuto in relazione ai finanziamenti agevolati concessi in base all’articolo 1 commi da 436 a 438 della legge 213/2023.

Secondo quanto indicato dall’amministrazione, il credito d’imposta suddetto è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le somme di cui al punto 2.2 mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

  1. i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari presentano il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  2. con successiva risoluzione sono istituiti uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;
  3. non si applica il limite previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Trasmissione dei dati

I soggetti finanziatori sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, secondo modalità e termini che verranno approvati con un provvedimento successivo:

  • gli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, con i relativi importi;
  • il numero, l’importo e la scadenza delle singole rate;
  • i dati delle cessioni dei crediti di cui al punto 2.3 e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

Si rammenta che il suddetto credito d’imposta fa riferimento ai finanziamenti agevolati concessi per la ricostruzione privata nelle zone colpite da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi suindicati, infatti, l’articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha stabilito che i contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’articolo 20-septies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Il successivo comma 436 ha previsto che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 possano essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, il primo periodo del comma 439 dispone che in capo al beneficiario del finanziamento maturi un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Pertanto, in analogia a quanto disposto per i crediti d’imposta similari riconosciuti in occasione di altri eventi calamitosi, con il provvedimento del 25 luglio 2024 qui in esame, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito d’imposta di cui al comma 439 venga utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Come già chiarito innanzi, i soggetti finanziatori recuperano l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); in alternativa, tali soggetti possono cedere il credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini del controllo dell’utilizzo del credito, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Con un successivo provvedimento verranno indicati modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.