Nuova Sabatini Capitalizzazione. Il MIMIT precisa con una circolare le modalità di presentazione delle istanze
Con la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha integrato e modificato la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.
Con tale documento il MIMIT comunica le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” e mette a disposizione gli schemi di domanda e di dichiarazione, allegandoli alla circolare, nonchè l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.
La circolare precisa, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale e definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti.
L’ammontare dell’aiuto è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.
Modalità di presentazione delle istanze
Ai fini del contributo, la PMI è tenuta a presentare al soggetto finanziatore la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento, utilizzando i modelli allegati alla circolare in esame che vanno compilati esclusivamente attraverso la piattaforma telematica appositamente dedicata messa a disposizione del MIMIT.
La domanda va firmata digitalmente e inviata tramite PEC direttamente alla banca o agli intermediari finanziari a cui viene richiesto il finanziamento.
Il beneficio si ottiene solo se i soci si impegnano a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa (almeno del 30 per cento), che va versato in più quote, ad ogni scadenza del piano di ammortamento del finanziamento.
Il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
Dopo aver ottenuto la conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo, il soggetto finanziatore ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, oppure mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013.
Se sceglie di concedere il finanziamento alla PMI, il soggetto finanziatore è tenuto ad adottare la relativa delibera, comunicandola al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo soggetto finanziatore.
Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 5,00 % annuo per le micro e piccole imprese e del 3,575% annuo per le medie imprese.
A questo punto, la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, deve sottoscrivere l’aumento di capitale nelle modalità previste dall' articolo 5, comma 3, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e dal punto 5.4 della presente circolare.
Ed entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione, l’impresa istante deve versare la percentuale dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto, nelle modalità stabilite dall’articolo 5, commi 4 e 5, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e dal punto 5.4 dalla circolare in esame.
Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
La PMI effettua il versamento della quota dell’aumento di capitale, non versata entro i trenta giorni successivi alla concessione, nei termini e nelle modalità previste dall’articolo 5, comma 7, del decreto Capitalizzazione e dal punto 5.4 della circolare; ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione del contributo e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, con conseguente attivazione delle verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo o, in alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione nel caso di domande in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dalla legge 234/2021.
Nel caso di domande con richieste di finanziamento superiore al suddetto importo, per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI è tenuta a confermare annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l’eventuale documentazione necessaria.
Le disposizioni di cui alla circolare n. 1115/2024 si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.
Il testo integrale della circolare n. 1115/2024 e della circolare n. 410823/2022 è disponibile sul sito del MIMIT e ad esse si rinvia per ogni ulteriore informazione relativa al beneficio in esame.