Occhiali (Industria) e le novità di luglio
Per il settore degli Occhiali (Industria) ci sono importanti novità per luglio 2024
Le novità di luglio
L’art. 47 del ccnl 4 dicembre 2023, che si applica ai dipendenti del Settore Occhiali Industria, ha previsto novità per luglio per la previdenza complementare. Infatti, prevede che le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente Ccnl, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale.
1 - Normativa
- in materia di previdenza complementare si richiamano gli Accordi Nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Previmoda e le relative disposizioni regolamentari.
- fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente Ccnl e dagli Accordi Nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le aziende e i lavoratori ai quali si applica il presente Ccnl.
- all'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di Previmoda, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
- fermi restando gli adempimenti informativi inerenti il Fondo all'atto dell'assunzione, il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di aderire o di non aderire a Previmoda, mediante compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dal Fondo, che dovrà essere consegnata e ritirata a cura dell'azienda. La manifestazione di volontà di cui sopra dovrà essere confermata nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e statutarie.
- le aziende forniranno annualmente alla RSU o, in mancanza, al livello territoriale delle OO.SS. nazionali stipulanti il Ccnl il numero degli iscritti.
- nelle unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della RSU adeguata strumentazione informatica che consenta alla RSU di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito internet di Previmoda e permetta al singolo lavoratore, con modalità da regolamentare a livello aziendale, di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale.
- le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dal Fondo a tutti i lavoratori non iscritti a Previmoda.
2 - Contribuzioni e aliquote contributive
(estratto da verbale accordo 17 settembre 1997)
c) quota TFR da versare al Fondo - 27% del TFR maturando annuo calcolato su minimo contrattuale, ex contingenza, edr (ERN dall’1.1.2017)
d) contributo - 1% di minimo contrattuale, ex contingenza, edr a carico azienda e 1% a carico lavoratore (ERN dall'1.1.2017)
(estratto da verbale accordo 9 aprile 2008)
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 nella misura dell’1 %, è elevato all’1,50%.
A decorrere dal 1° luglio 2021 il contributo paritetico a carico dell’azienda e del lavoratore, previsto dal verbale di accordo 9 aprile 2008 nella misura dell’1,50%, è elevato all’1,70%.
A decorrere dal 1° luglio 2024 il contributo a carico dell'azienda, previsto dal comma precedente nella misura dell’1,70%, è elevato al 2%.
3 - Norme per calcolare la contribuzione
In relazione al punto “Previdenza Complementare” dell’Accordo di rinnovo economico biennale 1997 del Ccnl del settore, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'Impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:
- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto su minimo contrattuale, ex contingenza, edr (ERN dall’1.1.2017) afferenti i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all’importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore,
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull’intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza, edr (ERN dall'1.1.2017) annui (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.
4 - Permessi ed assemblee
(estratto da verbale accordo 5.3.2002)
- I lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA hanno diritto - per la durata del relativo mandato - a una giornata di permesso retribuito in relazione alla partecipazione alle riunioni dell’Assemblea del Fondo.
La decorrenza del presente trattamento è stabilita dal 1° marzo 2002.
- L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.
- In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un'ora, per informare i lavoratori dell'andamento di Previmoda.
Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 14 del Ccnl, qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.
5 - Assicurazione per decesso e invalidità permanente
- Le Parti con il verbale di accordo 19.7.2016, intendono rafforzare il sistema di welfare concordando un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% dell’elemento retributivo nazionale (ERN), con decorrenza dal 1° luglio 2017, aggiuntivo a quello destinato alla previdenza complementare, da destinare integralmente al Fondo per il finanziamento di una assicurazione sulla premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo previdenziale stesso.
- Sono esentate dal versamento del contributo di cui al precedente punto le aziende che, sulla base di un accordo o regolamento aziendale, abbiano già stipulato analoga ed equivalente assicurazione a beneficio dei propri lavoratori dipendenti iscritti al Fondo.
Le Parti esamineranno eventuali nuove iniziative di Previmoda, al fine di valutarne l'attuazione.
Le Parti, a conferma di quanto stabilito il 17 settembre 1997, si danno atto che gli oneri previsti per la previdenza complementare da eventuali Fondi a livello territoriale non, sono cumulabili con gli oneri derivanti allo stesso titolo dal livello nazionale.
Quanto eventualmente già concordato a livello aziendale in materia di quota del TÀ.R., costituente condizione di miglior favore, non potrà essere cumulato con quanto stabilito dagli accordi di rinnovo 17 settembre 1997 e 31 maggio 2000, per evitare duplicazione di oneri.