Energy Point incassati come attività di investimento - Trattamento fiscale
Con la Risposta a interpello 11 luglio 2024, n. 151, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento fiscale degli "Energy Point" incassati come attività di investimento.
La fattispecie
Nel caso di specie, l’istante ha stipulato con una ''start up'' residente nel Regno Unito un contratto di noleggio remoto di impianto cluster.
Il contratto ha ad oggetto la messa a noleggio da parte del locatore nei confronti del cliente finale dell'impianto Cluster per la produzione di energia elettrica per la durata di mesi 36, in cambio del pagamento del canone previsto una tantum. A fronte del pagamento del canone, tutta l'energia prodotta dall'impianto Cluster appartiene al cliente finale (ossia l’istante) e sarà nella piena disponibilità dello stesso sotto forma di Energy Point del valore nominale di 1€ compresi nel range E 5 6 e versati mensilmente sull'account Wallet del cliente finale.
L’istante afferma che gli Energy Point possono essere convertiti sia in euro, sia in bitcoin sia in gift card e che intende convertire gli Energy Point ricevuti in euro.
L’istante chiede pertanto se i proventi effettivamente incassati derivanti da tale attività di investimento siano da considerare ''redditi da capitale'' oppure ''redditi diversi'' da assoggettare ad imposizione.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha considerato imponibili come redditi diversi i proventi degli Energy Point incassati come attività di investimento.
Si ricorda infatti che secondo l’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR, sono redditi diversi: c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Le Entrate rilevano al riguardo che la fattispecie disciplinata dall’art. 67, comma 1, lett. c- quinquies), del TUIR, risponde a una funzione di chiusura, essendo volta a includere tra i redditi diversi tutte quelle plusvalenze e quei proventi di natura finanziaria che potrebbero altrimenti sfuggire all’imposizione perché non inquadrabili in alcuna delle lettere precedenti del comma 1 dell’art. 67 del TUIR.
Si precisa nello specifico che detta disposizione assoggetta a imposizione i differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto che altrimenti sfuggirebbero all’imposizione secondo la disciplina dell’art. 67, comma 1, lett. c-quater), del TUIR.
Come da contratto, l’accredito degli Energy Point, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, in sostanza risulta collegato alla produzione di energia elettrica dell’impianto noleggiato e prescinde dal “canone” che in questo caso viene versato (una tantum).
Pertanto, tenuto conto che l’eventuale provento realizzato è condizionato a un evento incerto, quale l’andamento della produzione di energia prodotta dall’impianto, l’Agenzia Entrate ritiene corretto che lo stesso possa rientrare tra redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR da indicare nel quadro RT del modello Redditi PF.
Da ultimo viene ricordato che, ai soli fini del monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, il contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW per indicare l'attività estera di natura finanziaria detenuta.