Superbonus: condizioni affinché la fattura irregolare possa considerarsi tempestivamente emessa
Con la Risposta a interpello 9 luglio 2024, n. 146, l’Agenzia Entrate fornisce dettagli in merito alle condizioni su come sanare l’errore di errata fatturazione al fine di conservare l’agevolazione fiscal Superbonus nella misura del 110%.
La fattispecie
Nel caso di specie, una condomina ha prospettato un quesito riguardante la fruizione del Superbonus 110%, prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio, convertito in legge n. 77/2020).
La ditta che aveva già eseguito circa il 70% dei lavori, ha emesso tre fatture il 29 dicembre 2023, senza indicare alcun conguaglio in denaro, poiché lo sconto in fattura previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, doveva essere applicato. Tuttavia, durante le procedure di asseverazione dopo il 31 dicembre 2023, si è riscontrato che lo sconto era stato erroneamente applicato nel corpo della fattura, neutralizzando gli importi dei singoli interventi.
L’istante ha ipotizzato di correggere l'errore emettendo note di variazione per integrare le fatture con la corretta indicazione dello sconto, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA). Successivamente, ha comunicato che la ditta aveva emesso le relative note di debito, l'asseverazione intermedia e le comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura, nel tentativo di sanare l'errore.
In virtù di quanto rappresentato, quindi, l'istante, rivolgendosi alle Entrate, ha chiesto di conoscere le modalità per sanare l'errore, al fine di conservare l'agevolazione fiscale nella misura del 110%.
Soluzione delle Entrate
Nel caso di specie, la ditta fornitrice ha emesso, il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile (anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, dall’importo totale della fattura), omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa. Al riguardo, con la Circolare n. 30/E del 2020 (punto 5.3.4), è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.
Le successive note di debito prodotte per rettificare le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, emesse il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto).
Inoltre, le nuove fatture replicano le precedenti fatture errate salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state ''stornate'' con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso che, poiché le fatture corrette sono state inviate al SdI il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%), e non nella misura del 110% come richiesto dall’istante. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997), una volta rimosse le violazioni, non consente di retrodatare l'efficacia delle fatture per fruire dell'agevolazione al 110%. Di conseguenza, l'asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito devono essere modificate in base alla misura agevolativa effettivamente spettante.