Agenzie investigative per la sicurezza (Confsal/Federpol) e le novità di luglio
Per i lavoratori del settore Agenzie Investigative per la Sicurezza (Confsal/Federpol) sono previste importanti novità per luglio.
Novità
L’accordo di rinnovo 7 dicembre 2022 che si applica ai dipendenti del Settore dell’Agenzie Investigative Per La Sicurezza (Confsal/Federpol), prevede importanti novità a luglio 2024. Nello specifico,
- Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.): In assenza della contrattazione territoriale e/o aziendale, ai lavoratori dovrà essere riconosciuto un premio a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), ai sensi dell’accordo quadro del 22 gennaio 2009 sui nuovi assetti del modello contrattuale, nelle seguenti misure: dal 1 Gennaio 2023 al 30 Giugno 2024 euro 0,30 per ogni ora lavorata su base annua; dal 1 Luglio 2024, con il riconoscimento dell'ulteriore premio di euro 0,30 per ogni ora lavorata, più nulla sarà dovuto a titolo di E.G.R., in quanto interamente assorbito dagli aumenti retributivi;
- Minimi retributivi: Con decorrenza dall’1.1.2023, gli importi della paga base conglobata sono fissati come da tabella di seguito riportata. La suddetta tabella ha validità triennale. L'adeguamento annuale sarà effettuato in base all'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (I.P.C.A.) rilevato dall'Istat. Nel triennio successivo la data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., di norma il 1° luglio di ciascun anno, la tabella retributiva verrà aggiornata sul sito dell'Ebiten (www.ebiten.it).
Liv. di inquadramento |
Dall’1.7.2024 |
Quadri |
1.922,00 |
1 |
1.742,00 |
2 |
1.552,00 |
3 |
1.462,00 |
4 Super |
1.422,00 |
4 |
1.362,00 |
5 Super |
1.302,00 |
5 |
1.262,00 |
6 |
1.202,00 |
7 |
1.122,00 |
A seguito di aumenti nella suddetta tabella, qualora l'azienda abbia precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di anzianità, tali aumenti non sono riassorbibili.
Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dall'azienda nel semestre precedente alla scadenza del presente C.C.N.L..
Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di anzianità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un aumento della tabella, tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all'atto della loro concessione.
Il sistema retributivo di cui al presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente adottato, fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione collettiva di II livello stipulate anteriormente all'entrata in vigore del presente C.C.N.L.