Compensazione crediti agevolativi senza obbligo di visto di conformità
Con la Risposta a interpello 21 giugno 2024, n. 139, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alla compensazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e dal SuperACE e sull’obbligo di apposizione del visto di conformità.
La fattispecie
Nella fattispecie in esame, la società istante, quale concessionaria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la realizzazione e la gestione della rete del gioco del lotto, chiede se la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, mediante il modello F24, riguarda anche il credito Super Ace e, in particolare, se tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di PREU (prelievo erariale unico) e di 0,8% sulle somme giocate.
Inoltre, chiede se la dichiarazione dei redditi nella quale viene indicato tale credito sia soggetta all'obbligo di apposizione del visto di conformità.
E ancora se l’'intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate può essere compensato con i crediti edilizi alla stessa ceduti e il credito d'imposta SuperAce.
In subordine, chiede di poter compensare, con detti crediti, il solo importo dello 0,3%, dovuto sulle somme giocate a titolo di canone di concessione.
Soluzione delle Entrate
Con riguardo ai quesiti prospettati dall’istante, nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha premesso che:
- il credito SuperAce può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- i crediti per interventi edilizi di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- la riscossione del PREU sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, avviene con le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 Accise”.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti considerate, altresì, le recenti disposizioni che hanno ristretto le ipotesi di cessione dei crediti emergenti da interventi agevolati.
Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti da SuperACE e da bonus per interventi edilizi, non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000 limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro-tempore vigenti.
Quanto, invece, al quesito concernente l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperACE, l’art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013, dispone che i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Al riguardo, le Entrate sono dell’avviso che tale obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali.
Restano, invece, esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.
Pertanto, nel caso di specie, l’utilizzo in compensazione del credito da SuperACE non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997.