Alimentari (Artigianato): le novità
L’accordo 6 giugno 2024 per il settore Alimentari (Artigianato) ha apportato importanti novità alla disciplina del settore.
Novità
L’accordo 6 giugno 2024 si applica ai dipendenti dell’Area alimentazione – Panificazione (Artigianato), il quale ha previsto importanti novità per giugno 2024:
a) Settore Alimentari ed arretrati
Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi:
- 206 euro lordi per il livello 3A Settore Alimentazione che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 60 euro dall’1.4.2024, 40 euro dall’1.1.2025, 55 euro dall’1.11.2025, 51 euro dall’1.4.2026.
- 198 euro lordi per il livello A2 Settore Panificazione che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 60 euro dall’1.4.2024, 40 euro dall’1.1.2025, 55 euro dall’1.11.2025, 43 euro dall’1.4.2026.
I suddetti importi sono riparametrati per gli altri livelli d’inquadramento come da tabelle allegate.
Gli aumenti retributivi relativi alla prima tranche, decorrente dall’1.4.2024, saranno erogati in un’unica soluzione, in occasione del cedolino paga del mese di giugno 2024, sotto la voce “Arretrato C.C.N.L.”.
Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione. Nei confronti dei lavoratori in part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità.
Incrementi dall’1.4.2024 (prima tranche) da erogare a giugno 2024
Liv. |
Minimi fino al 31.3.2024 |
Prima Tranche dall’1.4.2024 |
Minimi dall’1.4.2024 |
1s |
2.237,60 |
78,34 |
2.315,94 |
1 |
2.009,01 |
70,33 |
2.079,34 |
2 |
1.839,16 |
64,39 |
1.903,55 |
3A |
1.713,85 |
60,00 |
1.773,85 |
3 |
1.621,06 |
56,75 |
1.677,81 |
4 |
1.554,94 |
54,44 |
1.609,38 |
5 |
1.483,14 |
51,92 |
1.535,06 |
6 |
1.387,62 |
48,58 |
1.436,20 |
b) Settore Alimentari ed Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 160 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di giugno 2024, la seconda pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di settembre 2024.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di” Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.
c) Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, turnisti e ROL:
A far data dall’1.6.2024 ai soli lavoratori turnisti verranno riconosciuti ulteriori 8 ore a titolo di riduzione.
d) Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione: Commissione Paritetica Tecnica ed inquadramento
Le Parti consapevoli che la definizione della vigente classificazione dei lavoratori è stata realizzata in un contesto economico e competitivo oggi mutato, convengono di istituire, a partire dal mese di giugno 2024, una Commissione Paritetica Tecnica composta da un componente per ciascuna Organizzazione firmataria per l’aggiornamento delle attuali declaratorie previste dal C.C.N.L. rispetto ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. Per agevolare i lavori della Commissione, la stessa, potrà altresì avvalersi di uno specifico comitato scientifico.
I lavori di verifica e studio della Commissione, circa la necessità di aggiornamento o implementazione dei profili professionali e relativi ruolo/mansioni, utilizzeranno, quali criteri di valutazione della professionalità, i seguenti criteri:
- competenze tecniche specifiche;
- competenze trasversali;
- polivalenza e polifunzionalità;
- responsabilità gerarchica.
L’attività della Commissione potrà valorizzare altresì il potenziale che la digitalizzazione del lavoro offre allo sviluppo di una maggiore uguaglianza di genere diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.
La Commissione potrà avvalersi, ove necessario e a seconda delle tematiche affrontate, di tecnici ed esperti del settore, e inoltre dei modelli adottati dalle aziende o definiti dalla contrattazione di secondo livello ai sensi del presente articolo, che potranno costituire sperimentazioni di riferimento.
Al termine del lavoro istruttorio, che dovrà concludersi entro il mese di marzo 2026, la Commissione consegnerà le risultanze del lavoro alle Parti stipulanti, che sarà oggetto di un confronto ed esame finalizzato alle eventuali necessità di aggiornamento.
e) Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione: turnisti e ROL
A far data dall’1.6.2024 ai soli lavoratori turnisti verranno riconosciuti ulteriori 8 ore a titolo di riduzione.
f) Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione: AFAC
Viene stabilita l’erogazione di un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) a regime pari a 65 euro mensili al livello C per i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione da corrispondersi a partire dall’1.6.2024.
Tale Acconto è erogato a tutti i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione e viene riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento e di settore, come da tabella.
Lavoratori dipendenti di Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43.
Liv. |
Retribuzione tabellare all’1.12.2021 |
AFAC |
A |
1.982,79 |
75,41 |
B |
1.812,19 |
68,92 |
C |
1.709,07 |
65,00 |
D |
1.612,69 |
61,33 |
E |
1.512,34 |
57,52 |
È fatta salva l’incidenza di tale AFAC su tutti gli istituti economici, anche indiretti e differiti.
Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione. Nei confronti dei lavoratori in part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità.
g) Imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti - Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione: Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 200 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2024, la seconda pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” fino a concorrenza.
In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di giugno 2024.
Al fine di preservare gli attuali equilibri economici e normativi raggiunti, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L., per verificare l’esigenza di porre in essere eventuali ulteriori adeguamenti necessari.