Adempimenti & Dichiarazioni

Ammessa la compensazione per i carichi iscritti a ruolo con regolare rateazione


Con la risposta a interpello n. 136 del 20 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al divieto di compensazione nel Mod. F24 in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 100.000 euro applicabile dal 1° luglio 2024.

La fattispecie

Nella specie, la società stante riferisce di avere dei contenziosi in essere con l'Amministrazione finanziaria, per i quali sono state iscritte a ruolo somme superiori a euro 100.000. Per i ruoli che non sono stati oggetto di sospensione giudiziale né di sgravio, la società,  nelle more dei giudizi,­ ha proceduto a rateizzare la pretesa. I ruoli rateizzati riguardano carichi superiori a 100.000 euro. La società dispone altresì di alcuni crediti d'imposta, tra i quali vi sono alcuni crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi (Superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti dai beneficiari o dai primi cessionari che hanno applicato il c.d. sconto in fattura  alla Società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 24/2020). 

Sulla scorta di quanto precede, l’istante si chiede se sia corretto interpretare l'art. 37,  comma 49-­quinquies, del D.L. 223/2006 nel senso che: 

a) la preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione; 

b) che, comunque, i limiti  alla compensazione non si  applicano ai crediti derivanti da bonus edilizi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ceduti alla società ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, trattandosi di crediti d'imposta di natura agevolativa.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a decorrere dal 30 marzo 2024, l’art. 4 del D.L. n. 39/2024:

- ha introdotto nell’ordinamento, all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, il comma 3bis che prevede, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;

- ha sostituito, con effetto dal 1° luglio 2024, l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, secondo cui, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Rilevato che ad oggi:

–  le disposizioni sopra citate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo una rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un regolamento del MEF e l’altra con efficacia solo dal 1° luglio 2024;

– non è stato abrogato l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane norma di riferimento.

Le Entrate hanno evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato. 

Per effetto di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di compensazione non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. 

Per quanto precede, essendo posto un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000, l’Agenzia Entrate  ha chiarito che tale divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa.