Agevolazioni

Bonus colonnine domestiche. Dal MIMIT il decreto con le procedure per i controlli documentali


È stato pubblicato nella giornata del 19 giugno 2024, il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, con cui il MIMIT ha dettato i criteri e le modalità attraverso le quali verranno effettuati i controlli documentali finalizzati a verificare la veridicità di quanto dichiarato per ricevere il contributo connesso all’installazione delle colonnine elettriche domestiche.

L’agevolazione, lo si rammenta, è stata introdotta dalla lettera f-bis) del comma 1, dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022 e al decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’Innovazione, le PMI e il Made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 giugno 2024.

Secondo quanto precisato nel decreto ministeriale, l’attività di controllo avrà ad oggetto, in dettaglio, l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell’articolo 7 del decreto 12 giugno 2024, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico- amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

II controlli saranno effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci percento) delle erogazioni effettuate. Nel caso in cui il campione verificato restituisca una percentuale di revoche deliberate superiore al 30% (trenta per cento) del campione stesso, l’analisi verrà estesa fino ad un massimo del 20% delle erogazioni effettuate.

La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

Per ciascuna domanda soggetta a verifica, Invitalia trasmette, ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Con la suddetta comunicazione, ove i dati e la documentazione trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultino carenti o incoerenti, vengono richiesti altresì, i necessari chiarimenti e/o integrazioni documentali.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la revoca del contributo, il soggetto beneficiario trasmette, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo «CRE3@postacert.invitalia.it», in formato PDF, la documentazione richiesta.

Per ogni domanda soggetta a verifica, ricevuta la documentazione integrativa o i chiarimenti, Invitalia procederà alla verifica documentale volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo di cui alla lettera f-bis) del comma 1, dell’articolo 2, del DPCM 6 aprile 2022, nonché dal decreto 12 giugno 2024.

Entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione, l’esito positivo del controllo viene comunicato tramite posta elettronica certificata (PEC) al beneficiario soggetto a verifica.

Le eventuali integrazioni istruttorie implicano l’interruzione del suddetto termine, che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

L'accertamento documentale produce esito negativo:

  1. nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
  2. nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
  3. nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024;
  4. nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

L’accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca parziale o totale del contributo erogato ed il conseguente recupero dell’indebito.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal decreto, il MIMIT rinvia alle disposizioni del DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni.