Nuovo Decreto sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Il 14 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 138/2023 recante nuove disposizioni sull’individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’art. 1 viene specificato che ai fini degli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 sono individuati, quali datori di lavoro delle sedi del Ministero dell’Interno e delle prefetture, coloro che svolgono in via esclusiva le funzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
All’art. 2 il Decreto riporta che le funzioni di datore di lavoro:
- per le parti di immobili del Compendio Viminale di pertinenza esclusiva dei dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, sono attribuite al vice capo dipartimento vicario dei singoli dipartimenti, previe intese tra i dipartimenti interessati al fine di delimitarne il perimetro;
- per gli immobili posti al di fuori del «Compendio Viminale», in caso di coesistenza di uffici appartenenti a più dipartimenti, si procede ad intese tra i datori di lavoro interessati;
- per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, sono attribuite al vice capo dipartimento vicario dei singoli dipartimenti, previe intese tra i dipartimenti interessati al fine di delimitarne il perimetro (art.3.4);
- la gestione delle parti comuni, a livello periferico, è di competenza del datore di lavoro con qualifica più elevata, ove coesistano uffici appartenenti a componenti diverse del Ministero dell’interno.
Per l’espletamento delle funzioni suddette, i datori di lavoro possono avvalersi del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’art. 4 prosegue poi disponendo che gli oneri delle ammende saranno imputanti in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno, fatta salva ogni rivalsa dell’amministrazione nei confronti degli interessati laddove sia accertato il dolo o la colpa grave da parte dei datori di lavoro o dei loro delegati.