Zona economica speciale unica Mezzogiorno. Dal 12 giugno la domanda per il credito d’imposta
È stato emanato il Provvedimento del 11 giugno 2024 che ha approvato l’apposito modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, con le relative istruzioni; contestualmente sono state definite le modalità di trasmissione della Comunicazione che va effettuata dal 12 giugno al 12 luglio.
Come è noto (news “Zona economica speciale unica Mezzogiorno: riconoscimento del credito d’imposta” del 24 maggio 2024) alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio-15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che si insediano nel territorio delle regioni comprese nell’istituita “ZES unica”, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta.
Al riguardo, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, datato 11 giugno 2024 (Prot. n. 262747/2024), è stato approvato il modello di “Comunicazione” per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella “ZES unica” con le relative istruzioni.
La Comunicazione è composta:
- dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della Comunicazione, l’eventuale rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
- dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva;
- dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
- dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto del 17 maggio 2024.
La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il Provvedimento precisa che eventuali aggiornamenti del modello di Comunicazione saranno resi noti nel medesimo sito. L’invio della Comunicazione deve avvenire, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, esclusivamente con modalità telematiche direttamente da parte del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR n.322/1998. La trasmissione telematica della Comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
In relazione alla presentazione della Comunicazione sarà rilasciata, entro cinque giorni dall’invio, una ricevuta attestante la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; essa sarà messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento ribadisce che il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997; l’ammontare del credito spettante non può essere utilizzato prima della data di effettuazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che riconosce il credito, emanato ai sensi dell’art.5, 4° comma, del decreto del 17 maggio 2024;
b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta “in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari”. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del 17 maggio 2024, la certificazione mediante Pec all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
È vietato l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto, corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora insediate nella Zes unica.
Tuttavia, per gli investimenti non realizzati al momento della presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, è stata prevista la possibilità di presentare Comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 ma entro il 17 gennaio 2025.