Fisco

Adempimento collaborativo: nuovo codice di condotta tra Entrate e contribuenti


Il Ministero dell’Economia e Finanze, con decreti 29 aprile 2024 e 20 maggio 2024, pubblicati in G.U. del 7 giugno 2024, n, 132,  ha approvato il Codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e introdotto nuove regole in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. 

I due decreti del MEF sono entrambi focalizzati sul rafforzamento del regime di adempimento collaborativo.

Premessa generale

Con il decreto del MEF del 20 maggio 2024, è stato modificato il D.M. 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.

Inoltre, il decreto 29 aprile 2024 del MEF, introduce il nuovo “Codice di condotta” tra contribuenti e Agenzia delle Entrate per regolare i reciproci impegni nell’ambito del regime fiscale. Trattasi di un elenco di doveri che entrambe le parti sono tenute a osservare nel segno di una reciproca fiducia e trasparenza. I soggetti già ammessi al regime hanno tempo fino al 5 ottobre 2024 (120 giorni successivi dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 7 giugno 2024) per sottoscrivere il Codice.

Il successivo decreto del MEF del 20 maggio, come si è anticipato, modifica il decreto 15 giugno 2016, che contiene le indicazioni attuative dell’interpello preventivo abbreviato per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo che intendano ottenere dall’Agenzia una risposta in merito a fattispecie concrete su cui ravvisino “rischi” fiscali. Tra le modifiche, viene introdotto una sorta di invito del contribuente al contraddittorio da parte dell’Agenzia Entrate prima della notifica di una risposta sfavorevole o eventuali contestazioni all’istanza di interpello per l’accesso al regime, al fine di illustrare la propria posizione. 

L’adempimento collaborativo

Al riguardo si riassume che:

- il regime di adempimento collaborativo introdotto con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n.  128 (recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della legge 11 marzo 2014, n. 23»)  ha innovato il rapporto tributario tra fisco e grandi contribuenti, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle Entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell'assolvimento di altri obblighi tributari. Attraverso tale regime è possibile gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, che può ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si presta a prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali, con benefici sia per l'Amministrazione finanziaria sia per il contribuente;

- la legge 9 agosto 2023, n. 111 (contenente delega al Governo per la riforma fiscale ), in un Quadro più generale di misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto. Nello specifico, le previsioni della legge delega sono state attuate con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, m. 221 («Disposizioni  in  materia  di  adempimento  collaborativo»), mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell'istituto.

La ratio legis è da ricercare nella realizzazione di un sistema fiscale più affidabile e moderno, nell'ambito del quale l'azione repressiva dell'Amministrazione finanziaria si trasforma in attività preventiva basata su forme di cooperazione rafforzata per i contribuenti dotati di affidabili sistemi di gestione del rischio fiscale.

Codice di condotta: contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo

Nel dettaglio, il regime di adempimento collaborativo implica una serie di oneri sia per i contribuenti sia per l'Amministrazione finanziaria.

Il nuovo codice di condotta approvato con il D.M. 29 aprile 2024, conformemente al D.Lgs. n. 221 del 2023, è predisposto per delineare e precisare gli impegni bilaterali tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo.

E’ disposto che il Codice di condotta viene sottoscritto all'atto dell'ammissione al regime e i suoi termini vincolano le parti a partire dal periodo d'imposta in cui viene inviata la richiesta di adesione.

Gli impegni reciproci includono la cessazione delle politiche aziendali volte primariamente alla riduzione del carico fiscale e l'introduzione di pratiche volte a garantire una maggiore trasparenza e cooperazione. Inoltre, il codice è tacitamente rinnovato per tutti gli anni fiscali successivi, a meno che non venga comunicata dall'azienda la decisione di recedere dal regime.

Le società già inserite nel regime devono conformarsi al nuovo codice entro il 5 ottobre 2024.

L’accordo mira a fortificare il rapporto tra imprenditoria e Agenzia delle Entrate, stabilendo un quadro di interazione più equo e regolamentato, che promuove l'integrità e la collaborazione.

Doveri dell'Agenzia delle Entrate nell’adempimento collaborativo

Come risulta dall’Allegato al D.M. 29 aprile 2024, l'Agenzia Entrate è tenuta a rispettare rigorosi obblighi di riservatezza nelle sue interazioni con i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Le informazioni e i dati raccolti durante le interazioni preventive e durante le visite presso le sedi dei contribuenti sono strettamente protetti dal segreto d'ufficio, e vengono trattati con le massime precauzioni per assicurare che non diventino di dominio pubblico.

Nel suo ruolo, l'Agenzia Entrate si impegna a mantenere un alto livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, circostanza che è realizzata attraverso iniziative tese a migliorare l'assistenza ai contribuenti e a potenziare i servizi offerti, al fine di incrementare la certezza su questioni fiscali di rilievo. In tale ambito, l'Agenzia Entrate si adopera per agire nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, assicurando che le sue azioni siano conformi agli standard di lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e diligenza professionale come stabilito nello Statuto dei contribuenti e nel Codice di condotta.

In particolare, l'Agenzia Entrate si impegna a:

1) collaborare con i contribuenti in modo corretto e trasparente, minimizzando il peso degli obblighi e degli oneri a loro carico;

2) proteggere le informazioni acquisite, rispettando il segreto d'ufficio e assicurando la riservatezza dei dati;

3) utilizzare le informazioni sui rischi fiscali comunicate dai contribuenti esclusivamente per scopi di verifica dell'ammissibilità e per le attività di controllo relative al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi d'imposta applicabili;

4) evitare l'utilizzo di informazioni acquisite per iniziare controlli su periodi precedenti all'ingresso nel regime.

Codice di condotta: doveri dei contribuenti

Risulta dall’Allegato al D.M. 29 aprile 2024, che i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo sono tenuti a seguire rigorosi standard di legalità, correttezza e buona fede sia all'interno della propria organizzazione che nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Questo include agire con lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e professionalità. In tale contesto, i contribuenti assumono impegni specifici come:

- trasparenza fiscale e comportamento etico: promuovere e garantire una cultura aziendale basata sulla trasparenza e il rispetto della normativa fiscale, diffondendo standard comportamentali coerenti a tutti i livelli aziendali. Implementare un sistema normativo interno che comprenda codici etici e linee guida comportamentali, focalizzando anche sulla gestione fiscale;

- bassa propensione al rischio fiscale (risk appetite): assicurare l'adesione alla normativa fiscale secondo lettera, spirito e scopo delle disposizioni, e perseguire un'interpretazione ragionevole delle norme in caso di ambiguità, avvalendosi di consulenze esterne se necessario. Mantenere la trasparenza con l'autorità fiscale e operare in modo da non generare - effetti fiscali contrari alle norme o che risultino in doppie deduzioni o non imposizione;

- efficace gestione del rischio fiscale e della Tax Compliance: mantenere un efficace sistema di controllo del rischio fiscale integrato nel governo aziendale, assicurando una corretta determinazione delle imposte e evitando controversie con le autorità fiscali. Promuovere la formazione tecnica per i dipendenti coinvolti nella gestione fiscale e garantire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali;

- relazione trasparente con le autorità fiscali: promuovere un dialogo costruttivo e trasparente con le autorità fiscali, basato sulla fiducia reciproca e sulla chiarezza. Comunicare tempestivamente qualsiasi modifica delle circostanze che potrebbe influenzare le posizioni prese durante le interazioni preventive.

Adempimento collaborativo: novità in materia di interpello per i contribuenti

A sua volta, il D.M. 20 maggio 2024 introduce importanti novità nel procedimento di interpello per i contribuenti che partecipano al regime dell’adempimento collaborativo, modificando – come anticipato - il D.M. del 15 giugno 2016. Tali modifiche sono focalizzate sul rafforzamento del contraddittorio e sull'assicurare una maggiore trasparenza e partecipazione del contribuente nelle fasi di risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Una importante innovazione è costituita dall’introduzione dell'art. 9-bis (Invito al contraddittorio  in  caso  di  risposta sfavorevole  al  contribuente  a  un'istanza  di  interpello) al D.M. 15 giugno 2016, che stabilisce una procedura dettagliata per l'invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole o parzialmente sfavorevole all'istanza di interpello.

E’ previsto che prima di notificare una decisione sfavorevole, l'ufficio deve comunicare al contribuente uno schema di risposta preliminare, che sintetizza la posizione dell'Agenzia delle Entrate e assegna un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali osservazioni,  termine prorogabile se scade di sabato o in un giorno festivo.

Inoltre, viene introdotto un nuovo art. 9-ter ((Invito al contraddittorio  in  caso  di  posizione contraria a una comunicazione di rischio), che regola il contraddittorio nel contesto delle comunicazioni di rischio. Prima di assumere una posizione contraria a quanto comunicato dal contribuente in materia di rischi fiscali, l'ufficio deve informare il contribuente della propria posizione preliminare, dando anch'esso trenta giorni per le osservazioni.

Il decreto stabilisce anche che i termini per la risposta all'istanza di interpello sono sospesi per sessanta giorni dalla notifica dello schema di risposta, periodo che si aggiunge ad altre eventuali sospensioni già previste (art. 9-bis, comma 3, D.M. 15 giugno 2016 modificato).