Agevolazioni

Autotrasportatori: definiti importi per deduzione forfettaria di spese sostenute nel 2023


Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha definito, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate riferite al periodo d’imposta 2023 che vanno indicate nella dichiarazione dei redditi 2024, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate con il comunicato del 10 giugno 2024 rende note le modalità in cui le spese suddette vanno indicate in dichiarazione.
La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata, quindi, nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.